Cassazione civile Sez. Unite Sentenza n. 23620 del 28/09/2018

Venerdi 19 Ottobre 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente f.f. -

Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente di Sez. -

Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente di Sez. -

Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -

Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -

Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere -

Dott. D’ANTONIO Enrica - Consigliere -

Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7486/2016 R.G. proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIAE DI MESSINA, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Francesco Vitale, con domicilio eletto in Roma, via Germanico, n. 66; presso lo studio dell'avv. Francesco Consoli Xibilia;

- ricorrente -

contro

DISMED ONLUS, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Pantano, con domicilio eletto in Roma, via Pietro da Cortona, n. 8, scala B, presso lo studio dell'avv. Maurilio D'Angelo;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n.96, depositata in data 12 febbraio 2015;

sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 26 settembre 2017 dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per la ricorrente l'avv. Vitale;

sentito per la controricorrente l'avv. Pantano;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale dott. FUZIO Riccardo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 1892 del 2010 il Tribunale di Messina accoglieva l'opposizione proposta dall'AUSL n. (OMISSIS) di Messina avverso il decreto ingiuntivo emesso, ad istanza di Dismed Onlus, relativo al pagamento delle somme (Euro 396.526,95 ed Euro 136.344,80) dovute per le prestazioni rese, rispettivamente, negli anni 2006 e 2007. A tale conclusione il Tribunale perveniva aderendo alla tesi, proposta dall'opponente, secondo cui anche per le prestazioni di natura riabilitativa, come quelle in esame, doveva intendersi operante il sistema della c.d. regressione tariffaria, già applicato, del resto, negli anni precedenti nei confronti della stessa Dismed. ...

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