Cassazione civile Sez. Unite, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015

Venerdi 16 Marzo 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -

Dott. SALME' Giuseppe - rel. Presidente Sezione -

Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione -

Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente Sezione -

Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12282/2008 proposto da:

M.G., A.A., M.M., M.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE PROVINCE 114-B23, presso lo studio dell'avvocato D'AMICO PAOLA, rappresentati e difesi dall'avvocato DE MAGISTRIS ENRICO, per delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del Direttore Sinistri pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APRICALE 31, presso lo studio dell'avvocato VITOLO MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RODOLFI MARCO, MARTINI FILIPPO, per procura speciale del notaio Dott. Sandro Serra di Bologna, rep. 79843 del 24/03/14, in atti;

- resistente con procura -

e contro

D.L.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 423/2007 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2014 dal Presidente Dott. GIUSEPPE SALME';

uditi gli avvocati Filippo MARTINI, Marco RODOLFI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione dell'11 aprile 2002 M.F. e A.A., M.M. e G., rispettivamente, genitori e sorelle di M.A., hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Cuneo D.L. e la Unipol Assicurazioni chiedendo la condanna di entrambi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla morte del congiunto avvenuta a causa della collisione frontale tra l'auto Fiat Punto, di proprietà di M.F. e condotta dal figlio A. e l'auto Renault Espace, condotta dal D., che procedeva in senso opposto, fuori dal centro abitato, sulla strada provinciale (OMISSIS). Gli attori hanno sostenuto che l'incidente era avvenuto per esclusiva responsabilità del D. che aveva effettuato la svolta a sinistra per immettersi in un'area privata senza concedere la dovuta precedenza all'auto che marciava in senso opposto e che, non ostante che il conducente poi deceduto avesse frenato e si fosse spostato sulla sua destra, non aveva potuto evitare l'urto. ...

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