Cassazione civile Sez. VI- 2 Sentenza del 01/02/2017 n.2656

Venerdi 10 Febbraio 2017

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Segue un'anteprima del testo:

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Anna - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2165/2016 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI COLLI PORTUENSI 57, presso lo studio dell'avvocato FABIO CIPRIANI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

avverso il decreto n. 1216/2015 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l'Avvocato Fabio Cipriani per la ricorrente.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso del 9 ottobre 2014, B.L. chiedeva alla Corte d'Appello di Perugia di liquidare le somme necessarie a ristorare il pregiudizio derivante dall'irragionevole durata di un giudizio civile intrapreso dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, proseguito dinanzi alla Corte d'Appello di Roma e definito infine dalla Corte di Cassazione. Con decreto del Consigliere delegato n. 1592/2014 la domanda era accolta, liquidandosi un indennizzo pari ad Euro 9.800,00.

Il ricorso ed il decreto erano però notificati, nonostante l'immediata comunicazione dell'emissione del secondo, solo in data 5/3/2015, ed il Ministero intimato proponeva opposizione lamentando la notifica tardiva ben oltre il termine decadenziale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

La Corte d'Appello di Perugia in composizione collegiale con Decreto del 28/7/2015, accoglieva l'opposizione e dichiarava inefficace il decreto.

Per la cassazione di questo decreto l'originaria parte ricorrente ha proposto ricorso sulla base di due motivi, illustrati con memorie ex art. 378 c.p.c.. ...

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