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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno - Presidente -
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere -
Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -
Dott. FEDERICO Guido - Consigliere -
Dott. CAVALLARI Dario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14231/2013 proposto da:
C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell'avvocato MICHELE TAMPONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE DEIANA;
- ricorrente -
contro
B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI LUCATTONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO MENCARELLI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 150/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato TAMPONI Michele difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito l'Avvocato FARNETI Marco, con delega depositata in udienza dell'Avvocato Alessandro MENCARELLI, difensore del resistente che si riporta agli atti depositati.
1 Nel 2001 B.A., in qualità di legale rappresentante della Seleda Data sas, convenne davanti al Tribunale di Firenze C.D. assumendo di avergli commissionato, con contratto del 7.8.2000, lo sviluppo di un software destinato alla gestione di risultati elettorali e, lamentando l'incompletezza dell'opera nonchè la mancanza di utilità, visto l'esito negativo della precedente diffida ad adempiere, domandò la risoluzione per inadempimento del convenuto e la condanna dello stesso alla restituzione del corrispettivo e al risarcimento dei danni.
Il C., costituitosi, contestò l'inadempimento ed eccepì la decadenza dell'attore in ordine alla denunzia dei vizi ex art. 2226 c.c.; in via riconvenzionale chiese a sua volta che la risoluzione fosse pronunciata per inadempimento del committente e che quest'ultimo fosse condannato al pagamento delle somme ancora dovute, oltre al risarcimento dei danni. ...
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