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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco - Presidente -
Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21529/2016 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Valpolicella n.12, presso lo studio dell'avvocato Andrea Provini, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Caucci, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
K.A., in persona del tutore avv. N.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n.14, presso lo studio dell'avvocato Gabriele Pafundi, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Tessier, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
P.G. presso la Corte d'appello di Venezia;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1296/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2017 dal cons. MAGDA CRISTIANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI Francesca, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato Elisa Mellina, con delega avv. Caucci, che si riporta al ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato Tessier che chiede il rigetto del ricorso.
1. La Corte d'appello di Venezia ha respinto l'appello proposto da C.A. contro la sentenza non definitiva del Tribunale di Padova che aveva accolto la domanda di separazione giudiziale avanzata nei suoi confronti dall'avv. N.A., nella sua qualità di tutore e legale rappresentante del marito K.A., dichiarato interdetto nel 2004, dopo circa un anno di matrimonio, per il gravissimo danno cerebrale riportato a seguito di un incidente stradale.
La corte del merito ha ritenuto che l'autorizzazione rilasciata dal giudice tutelare all'avv. N., conforme alla richiesta di questi di "dar corso allo scioglimento del matrimonio", fosse certa mente comprensiva dell' autorizzazione a promuovere il preliminare giudizio di separazione; ha inoltre escluso che il tutore non potesse procedere ad attivare detto giudizio e che, a tal fine, fosse necessaria la nomina di un curatore speciale dell'interdetto. ...
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