Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza del 15/03/2017 n.6651

Giovedi 30 Marzo 2017

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

ISCRIVITI

L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente -

Dott. MANNA Felice - Consigliere -

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 879-2016 proposto da:

COMUNE CAPACCIO, rappresentato e difeso dall'avvocato EMILIO GRIMALDI;

- ricorrente -

contro

L.M.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 155/2015 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 30/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L.M. propose opposizione, davanti al Giudice di Pace di Mirabella Eclano, avverso il verbale n. (OMISSIS) elevato dalla Polizia municipale del Comune di Capaccio, per avere omesso la comunicazione delle generalità e del numero di patente del conducente del veicolo di cui era stato accertato il superamento dei limiti di velocità, ai sensi dell'art. 126 - bis C.d.S., sostenendo che tale verbale era illegittimo poichè, all'atto dell'accertamento della violazione, pendeva altro giudizio di opposizione avverso il verbale presupposto, con cui era stata intimata la comunicazione omessa.

Il Comune di Capaccio si costituì in giudizio mediante il dirigente dell'avvocatura comunale, in forza dell'art. 29 - bis dello statuto e dell'art. 3 del regolamento, che lo abilitavano a difendere il Comune senza necessità di un'apposita procura, eccependo in rito l'incompetenza territoriale e funzionale del Giudice adito, in favore del Giudice del luogo in cui si era consumata l'infrazione contestata, ossia del luogo in cui aveva sede l'organo di polizia procedente presso cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione omessa; e nel merito sostenendo che il verbale con cui era stata contestata l'omessa comunicazione dei dati richiesti era autonomo dal verbale con cui era stata contestata l'infrazione presupposta. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Pagina generata in 0.044 secondi