Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza del 07/11/2017 n.26393

Venerdi 17 Novembre 2017

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

ISCRIVITI

L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente -

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere -

Dott. PICARONI Elisa - rel. Consigliere -

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28162/2015 proposto da:

D.B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- resistente -

avverso la sentenza n. 381/2015 del TRIBUNALE di LODI, depositata il 28/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Lodi, con sentenza depositata il 28 aprile 2015, pronunciata nel giudizio riassunto a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, ha rigettato l'appello proposto da D.B.S. avverso la sentenza del Giudice di pace di Codogno n. 403 del 2012, e nei confronti del Ministro dell'interno, e, per l'effetto, ha conferma il rigetto dell'opposizione al verbale di contestazione n. (OMISSIS) elevato dalla Polizia stradale di Pavia per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 2.

2. D.B.S. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sulla base di tre motivi. Il Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, non ha svolto difese, limitandosi a depositare atto finalizzato all'eventuale partecipazione alla discussione, che non è più contemplata dall'art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito dalla L. n. 197 del 2016.

3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza, e il ricorrente ha depositato memoria. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Pagina generata in 0.006 secondi