Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza del 15/06/2017 n.14958

Giovedi 22 Giugno 2017

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna - Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. FERRO Massimo - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27932/2017 R.G. proposto da:

A.R., rappresentato e difeso dall'Avv. Fulvio Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Carlo V, n. 156;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1608/16 depositata il 13 ottobre 2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 maggio 2017 dal Consigliere Guido Mercolino.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. A.R. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 13 ottobre 2016, con cui la Corte d'appello di Catanzaro ha accolto il gravame interposto dal Ministero dell'interno avverso l'ordinanza emessa il 4 giugno 2015 dal Tribunale di Catanzaro, rigettando la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria proposta dall'appellato.

Il Ministero ha resistito con controricorso.

2. Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 183 c.p.c., comma 1, e art. 330 c.p.c., del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dallaL. 14 settembre 2011, n. 148, e del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 sexies, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare in ordine all'eccezione d'inesistenza della notificazione dell'atto di appello, in quanto eseguita presso la cancelleria del giudice adito, anzichè presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito nel giudizio di primo grado. Ad avviso del ricorrente, l'avvenuta indicazione del predetto indirizzo da parte del procuratore, iscritto nell'albo della circoscrizione in cui aveva sede l'ufficio giudiziario, escludeva la possibilità di procedere alla notificazione presso la Cancelleria, indipendentemente dall'elezione di domicilio nel Comune in cui aveva sede il giudice adito, non più necessaria a seguito della modificazione degli artt. 125 e 366 c.p.c., a meno che la notificazione in via telematica non fosse risultata impossibile per causa imputabile al destinatario. L'introduzione dell'obbligo di effettuare le notifiche a mezzo di posta elettronica certificata, recidendo il collegamento tra la parte e la cancelleria del giudice adito, comporta infatti l'inesistenza, e non già la mera nullità della notifica effettuata presso la cancelleria, con la conseguente insanabilità del vizio per effetto della tardiva costituzione della controparte. ...

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