Cassazione civile Sez. VI - 3, Ordinanza n. 5099 del 05/03/2018

Giovedi 8 Marzo 2018

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

ISCRIVITI

L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - rel. Consigliere -

Dott. RUBINO Lina - Consigliere -

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 03227/2017 R.G. proposto da:

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA n. 290, presso lo studio dell'avvocato ERICA BERNARDINI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI GULINO;

- ricorrente -

contro

T.G., considerata, in difetto di elezione di domicilio in Roma, ivi ex lege domiciliata presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI STARRANTINO;

- controricorrente -

contro

T.G.E.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2941/2016 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 09/11/2016;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Svolgimento del processo

che:

la Banca Agricola Popolare di Ragusa scpa ricorre, affidandosi ad un motivo e con atto notificato il 04/01/2017, per la cassazione della sentenza n. 2941 del 09/11/2016 del Tribunale di Messina, con cui è stata accolta l'opposizione di T.G. al pignoramento ai suoi danni da quella eseguito con notifica del 31/10/2013, per riconosciuta perenzione del precetto a lui ed al condebitore T.G.E. notificato il 31/05/2013;

T.G. resiste con controricorso; e, formulata proposta di definizione - per inammissibilità - in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, la ricorrente fa tardivamente pervenire memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p.. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Pagina generata in 0.038 secondi