Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 15780 del 15/06/2018

Lunedi 25 Giugno 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente -

Dott. DI MARZIO Mauro - rel. Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3731/2017 proposto da:

B.T., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE LOCANTORE;

- ricorrente -

contro

UBI BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 13, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINO GESSINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELLA RABBIA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2399/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/03/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

RILEVATO CHE:

1. Con sentenza del 15 giugno 2016 la Corte d'appello di Napoli ha respinto l'appello proposto da B.T. nei confronti di Ubi Banca S.c.p.a. contro la sentenza del locale Tribunale che aveva disatteso l'opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento dell'importo di 35.546,08 spiegata dalla B..

A fondamento della decisione la Corte territoriale ha confermato la statuizione già adottata dal Tribunale secondo cui, a seguito della produzione del contratto di finanziamento volto a comprovare l'esistenza del credito fatto valere in via monitoria, effettuato dalla banca nel secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., doveva ritenersi tardivo il disconoscimento della menzionata scrittura privata da parte della B. in occasione della prima udienza successiva allo spirare dei termini di cui al sesto comma della citata disposizione, e non invece a mezzo della terza memoria ivi contemplata, che la stessa B. non aveva depositato. ...

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