Cassazione civile Sez. VI - 5, Ordinanza n. 11779 del 08/06/2016

Venerdi 2 Dicembre 2016

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Segue un'anteprima del testo:

  REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -

Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere -

Dott. CONTI Roberto Giovanni - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7120-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

LEALPELL SRL, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Piazza Cavour presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato ALDO PEREGO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4082/19/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 21/07/2014, depositata il 23/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l'Avvocato Aldo Perego difensore del controricorrente, che si riporta agli scritti e insiste nell'eccezione sollevata nel controricorso sulla tardività del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR della Lombardia n.4082/2014/00, depositata il 23.7.2014 che ha confermato la decisione di primo grado con la quale erano stati annullati gli avvisi di accertamento emessi a carico della Lealpell s.r.l. per la ripresa a tassazione di IRES, IRAP e IVA per gli anni dal 2005 al 2007.

La CTR, premesso che l'Ufficio aveva contestato la deduzione dell'importo di Euro 57.364,00 a titolo di compenso agli amministratori in assenza di specifica delibera assembleare, rilevava che "...nella specie trattasi di società di capitali a ristretta base (due soci ed amministratori) e che l'assemblea totalitaria di approvazione del bilancio poteva contenere anche argomenti non inseriti nell'ordine del giorno". ...

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