Cassazione civile Sez. I Ordinanza n. 10788 del 04/05/2018

Mercoledi 23 Maggio 2018

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

ISCRIVITI

L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11030/2016 R.G. proposto da:

P.P., rappresentata e difesa dall'Avv. Brunella Bertani e dall'Avv. Camilla Bovelacci, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Quintino Sella n. 41;

- ricorrente -

contro

S.M., rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Della Vittoria e dall'Avv. Luca Iannaccone, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Luca Carinci in Roma, Via G.P. da Palestrina n. 19;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1917/2015 pubblicata il 23 novembre 2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2017 dal Consigliere Carlo De Chiara.

Svolgimento del processo

Con la sentenza di separazione dei coniugi sig.ri S.M. e P.P. era stato determinato un contributo a carico del primo di Euro 300,00 mensili per il mantenimento di ciascuna delle due figlie della coppia, conviventi con la madre.

Nel successivo giudizio di divorzio il Tribunale di Rimini, in sede di definizione delle questioni economiche dopo la sentenza di scioglimento del matrimonio, determinò in Euro 550,00 mensili, oltre il 50 % delle spese straordinarie, il contributo per il mantenimento della figlia C. dovuto dal padre alla madre, dichiarando cessato l'obbligo del contributo relativo alla figlia B., divenuta economicamente autosufficiente (peraltro già a decorrere dal luglio 2013 il giudice istruttore aveva disposto il versamento diretto alla stessa del contributo).

Adita con appello principale dalla sig.ra P., che insisteva per l'aumento del contributo per il mantenimento della figlia C. ad Euro 700,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda (proposta con la memoria di costituzione nel giudizio di divorzio depositata il 16 maggio 2007), e con appello incidentale del sig. S., che chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla ex moglie, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato il primo gravame ed ha accolto il secondo (la stessa sig.ra P. aveva dichiarato di non essere più interessata all'assegnazione della ex casa coniugale). ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Pagina generata in 0.027 secondi