Cassazione civile Sez. lavoro, Sentenza , (ud.del 21/11/2018) n. 3648 del 07/02/2019

Mercoledi 13 Febbraio 2019

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica - Presidente -

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -

Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere -

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -

Dott. BELLE’ Roberto - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28051/2013 proposto da:

D.F.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 13, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO PIZZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI FERRARIO;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. 508/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/07/2013 R.G.N. 2770/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE';

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA' Stefano, che ha concluso per accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato ANTONELLA PATTERI.

Svolgimento del processo

1. La Corte d'Appello di Milano, riformando con sentenza n. 508/2013 la pronuncia del Tribunale di Sondrio, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da D.F.R. nei riguardi dell'I.N.P.S., per il pagamento della somma di Euro 2.016,23 oltre accessori e spese.

La somma rivendicata dalla ricorrente e disconosciuta dalla Corte d'Appello derivava dal fatto che l'ente previdenziale, nel recuperare, attraverso la compensazione sulla pensione di cui la D.F. era titolare, un proprio credito contributivo verso la medesima, aveva calcolato il quinto di legge, entro cui tale compensazione era consentita, sui valori pensionistici lordi e non, come propugnato con la domanda monitoria con cui si era domandata la restituzione di quanto trattenuto in eccesso, sugli importi netti quali risultanti dalla previa detrazione delle ritenute fiscali. ...

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