Cassazione civile Sez. VI - Lavoro Ordinanza n. 10846 del 04/05/2018

Venerdi 11 Maggio 2018

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

ISCRIVITI

L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro - Presidente -

Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere -

Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere -

Dott. GHINOY Paola - Consigliere -

Dott. SPENA Francesca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17655-2016 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO n.13, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE EUROPA n.190, presso l'Area Legale Territoriale Centro di Poste italiane, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTA AIAZZI;

- controricorrente -

contro

F.M., F.S., SA.SA.;

- intimati -

avverso il provvedimento n. 8188/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Svolgimento del processo

che la Corte di Appello di Roma dichiarò improcedibile per inesistenza della notifica l'appello proposto da S.N. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo avanzata nei confronti di Sa.Sa., F.M. e F.S. nella qualità di eredi del proprio debitore F.F.;

che la Corte territoriale rilevò che l'appello non era stato notificato agli appellati nel loro luogo di residenza, ma, piuttosto, ad essi nel luogo di residenza del defunto F.F., ben oltre l'anno dal decesso, con la conseguenza che si era al cospetto di un caso di radicale inesistenza della notificazione per impossibilità di ricondurre al reale destinatario dell'atto alcuna relazione con il luogo della notifica;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo S. sulla base di unico articolato motivo, illustrato mediante memoria; ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Pagina generata in 0.04 secondi