Cassazione civile Sez. III, Ordinanza del 04/08/2017 n.19517

Martedi 5 Settembre 2017

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta - Presidente -

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - rel. Consigliere -

Dott. DELL’UTRI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17463-2014 proposto da:

M.G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIOVINE ITALIA, 7, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO CARNEVALI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO BERTINO giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente - contro

GR.EN., G.R., G.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO SPINETTI giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro

FATA SPA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 433/2014 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 28/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Svolgimento del processo

1. Z.M., R., En. ed G.E. convennero in giudizio M.G.L., davanti al Tribunale di Bergamo, chiedendo il risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis, subiti dal defunto G.G., rispettivamente marito e padre degli attori, a causa di un vitellone di proprietà del convenuto, non adeguatamente custodito, il quale aveva fatto cadere a terra il G., con conseguente botta alla testa e relativo stato di coma. La vittima era poi morta circa quattro anni dopo il fatto.

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e sollecitando la chiamata in causa della FATA s.p.a., Fondo assicurativo tra agricoltori, al fine di essere manlevato in caso di condanna.

Il Tribunale accolse in parte la domanda e condannò il convenuto al risarcimento dei danni liquidati nella misura di euro 520.175, mentre dichiarò prescritta la domanda avanzata dal M. nei confronti della citata società di assicurazione, ai sensi dell'art. 2952 c.c.. ...

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