Valido il deposito telematico di un ricorso nel registro di cancelleria errato

Con l'ordinanza 28545/2023, pubblicata il 13 ottobre scorso, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulle conseguenze derivanti dal deposito telematico di un ricorso in un registro di cancelleria sbagliato.

Martedi 17 Ottobre 2023

IL CASO: un debitore depositava innanzi al Tribunale il ricorso per essere ammesso alla procedura per la ristrutturazione dei debiti.

L’iscrizione al ruolo del ricorso veniva depositata all’Ufficio di volontaria giurisdizione del Tribunale.

Lo stesso giorno, il ricorrente riceveva le tre ricevute di avvenuta accettazione, di avvenuta consegna e di esito positivo dei controlli automatici.

Il giorno successivo, l’iscrizione al ruolo del ricorso non veniva accettata dalla cancelleria per essere stato il deposito indirizzato alla cancelleria della volontaria giurisdizione anziché alla cancelleria fallimentare.

Una volta ricevuta la comunicazione di mancata accettazione, il ricorrente provvedeva ad una nuova iscrizione a ruolo, precisando però che il ricorso avrebbe dovuto ritenersi ritualmente depositato il giorno prima (14 luglio 2022).

Il Tribunale dichiarava il ricorso inammissibile, ritenendo il deposito avvenuto il 15 luglio, data di entrata in vigore del codice della crisi d'impresa che, nel disciplinare le nuove procedure di sovraindebitamento, prevede in luogo dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, il “concordato minore”, che va proposto a mezzo OCC e non tramite un legale.

Pertanto, il ricorrente investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 16 bis, co. 7, del d.l. n. 179/012, convertito dalla l. n. 221/012.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e nell’accoglierlo, rinviando la causa al Tribunale di provenienza per un nuovo esame, ha ribadito il principio affermato in altre decisioni degli stessi giudici di legittimità secondo cui:

- il deposito del ricorso in via telematica si considera perfezionato nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna, mentre il fatto che il deposito sia stato eseguito utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi non determina alcuna nullità processuale, sia perché manca un’espressa norma di legge che la commini, sia perché una volta che l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati del tribunale, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto fra la parte e l’ufficio giudiziario e la messa a disposizione dell’atto alle altre parti;

- nel caso di specie, hanno concluso gli Ermellini, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale con il provvedimento impugnato, deve ritenersi che il ricorso è stato depositato il 14 luglio 2022 e, quindi, in data anteriore all’entrata in vigore del codice della crisi di impresa (15 luglio 2022) e di conseguenza soggetto alla previgente disciplina.

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