Tribunale di Salerno: status di vittima del dovere al carabiniere infortunatosi in servizio

Avv. Gianfranco Nunziata.
Venerdi 5 Luglio 2024

1. La vicenda processuale

Il Tribunale di Salerno con la sentenza n. 1459 del 28.06.2024 ha riconosciuto ad un carabiniere lo status di vittima del dovere, ai sensi dell’articolo 1, comma 564, della Legge n. 266/2005 e degli articoli 1 e 6 del DPR n. 243/2006, in relazione all’evento occorsogli, nell’espletamento dell’attività di servizio, l’11.03.2009.

La vicenda riguarda un carabiniere il quale mentre svolgeva servizio finalizzato al contrasto della criminalità organizzata in un contesto ambientale caratterizzato da alto rischio criminoso, eseguiva una perquisizione presso il domicilio di un pregiudicato del luogo finalizzata al rinvenimento di armi, munizioni e/o esplosivi. Nel corso di questa delicata e particolare attività di polizia giudiziaria, il malavitoso, in possesso di un’arma clandestina e detenuta illegalmente, si dava alla fuga, per sottrarsi alla cattura. Notata questa azione, il ricorrente con grande spirito di abnegazione ed incurante del rischio che poteva correre, si poneva all’inseguimento del reo (poi catturato), scivolando sul terreno (reso viscido dalla tempesta in corso) e rimanendo impantanato nel terreno.

Quindi, il ricorrente inoltrava richiesta di riconoscimento dello stato di vittima del dovere e dei benefici connessi ai sensi della legge n. 266/2005 art. 1 comma 563. Tale istanza veniva respinta dal Ministero dell’Interno

2. Sulla l. 23 dicembre 2005 n. 266, al comma 563

Secondo quanto disposto dall’art. 1 della l. 23 dicembre 2005 n. 266, al comma 563: «per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) (…)».

In sostanza, l’art. 1 co. 562 – 564 legge n. 266/2005 ha innovato la previgente disciplina prevedendo che per sei tipi di attività (quelle elencate dalla lettera a) alla lettera f) del comma 563), non sia richiesto l’ulteriore requisito delle “particolari condizioni ambientali od operative” (ovvero di “condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”, come specificato dal successivo art. 1 D.P.R n. 243/2006).

3. Sulla sentenza del Tribunale di Salerno del 28.06.2024

Il Giudice salernitano richiamando la Cassazione del 03.03.2023, n. 6496 che ha stabilito che per il riconoscimento dello status vittime del dovere la normativa “non prevede la presenza d’un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l’evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico o tutela della pubblica incolumità.”.

Quindi, la Dott.ssa C. Petrosino ha accolto la domanda e ha dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell’articolo 1, comma 564, della Legge n. 266/2005 e degli articoli 1 e 6 del DPR n. 243/2006, in relazione all’evento occorsogli.

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