Trasferimenti immobiliari in sede di separazione: nessuna decadenza dai benefici fiscali.

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 8104/2017 chiarisce in materia di agevolazioni “prima casa” nell'ipotesi in cui un coniuge ceda all'altro l'immobile a seguito dell'accordo di separazione.

Martedi 4 Aprile 2017

Nel caso in esame, S.L. proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad un immobile acquistato con i benefici “prima casa”che egli aveva ceduto alla moglie prima dello scadere del quinquennio in attuazione di un accordo di modifica delle condizioni di separazione.

La CTP rigettava il ricorso, mentre la CTR riformava la decisione di primo grado, ritenendo, tra l'altro, che “il contribuente era stato indotto a cedere l'immobile alla moglie per causa di forza maggiore.

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza del CTR, che la Suprema Corte rigetta, sulla base delle seguenti considerazioni:

  • da un lato la CTR ha errato nel sussumere la cessione del bene immobile, in attuazione degli accordi di separazione, nella fattispecie della forza maggiore: infatti, per forza maggiore si intende in evento imprevedibile ed inevitabile, e tale non può ritenersi il trasferimento di un immobile in favore del coniuge in sede di separazione consensuale, posto che la pattuizione è comunque riconducibile alla volontà del cedente e non al provvedimento giudiziale;

  • d'altro canto, però, anche alla luce di alcune precedenti pronunce di legittimità, la Corte ritiene che “le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali, da parte dell’uno nei confronti dell’altro, relative a beni mobili o immobili non sono nè legate alla presenza di un corrispettivo né costituiscono propriamente donazioni, ma rispondono, di norma, allo spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di separazione consensuale, in funzione della complessiva sistemazione solutorio-compensativa di tutta la serie di possibili rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale”;

  • inoltre, la ratio della norma di cui all’art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74, che prevede l’esenzione relativa a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio va individuata nel favorire la definizione conciliativa dei rapporti patrimoniali tra coniugi: pertanto non può farsi derivare la decadenza dell’agevolazione connessa all’acquisto di un immobile dalla cessione di esso al coniuge in sede di separazione;

  • il legislatore ha, infatti, inteso disciplinare gli accordi presi in tale contesto in modo tale che da essi non derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli per il contribuente.

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