I termini per le impugnazioni nel rito Fornero.

Come è noto, il termine breve di trenta giorni per proporre appello o di sessanta giorni per proporre ricorso per Cassazione avverso una sentenza emessa all’esito di un giudizio ordinario decorre dalla data della notifica della sentenza al legale della controparte.

Martedi 26 Novembre 2019

La stessa cosa non succede nei giudizi relativi al c.d. rito Fornero. Infatti, in questi casi, il termine per impugnare decorre, oltre che dalla data della notifica della sentenza da parte del legale avversario, anche dalla comunicazione a mezzo pec da parte della Cancelleria con il testo integrale della sentenza, se anteriore.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione n. 29622/2019, pubblicata il 14 novembre scorso.

IL CASO: La vicenda nasce dal ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello che aveva confermato la decisione del giudice di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso promosso da un lavoratore contro il proprio datore di lavoro avente ad oggetto l’accertamento della natura ritorsiva e, in subordine, della illegittimità del licenziamento a questo intimato per giustificato motivo soggettivo. La sentenza della Corte di Appello veniva comunicata dalla cancelleria a mezzo pec con il testo integrale ad entrambi i difensori delle parti.

LA DECISIONE: La Cassazione, dopo aver osservato che la maggiore novità introdotta dalla legge n. 92/2012., c.d. “legge Fornero”, rispetto alla disciplina di cui agli artt. 325 ss. cod. proc. civ. è quella relativa al rilievo processuale attribuito anche alla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria del giudice che lo emette, ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto notificato oltre il termine “breve” per l’impugnazione decorrente dalla suddetta comunicazione, ribadendo il principio secondo il quale: “il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all’art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell’art. 133, comma 2, cod. proc. civ., nella parte in cui stabilisce che la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., norma attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria”(Cass. n. 19177/2016 e Cass. n. 794/2017).

Secondo gli Ermellini, il c.d. “termine lungo”, di cui all’art. 327 cod. proc. civ., può trovare applicazione nella sola ipotesi in cui non vi sia stata comunicazione o notificazione della decisione.

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