La TARI e i disservizi

Avv. Augusta Palomba.

Il regime fiscale dei rifiuti ha subito nel tempo numerose modifiche legislative fino ad arrivare alla TARI (tassa sui rifiuti) che è stata istituita dalla L. n. 147 del 2013 (L. di stabilità del 2014) con lo scopo di finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Sabato 30 Gennaio 2021

Essa si fonda su due presupposti impositivi: il possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valore, e l’erogazione e fruizione dei servizi comunali. La tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire prestazioni riferibili a singoli utenti, e che pertanto l’omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta comporta non già l’esenzione dalla tassa, bensì la conseguenza che il tributo è dovuto ma in misura ridotta.

Per temperare la rigidità di tale criterio impositivo dunque il legislatore ha introdotto ipotesi di esclusione e di riduzione del pagamento della tariffa; queste ultime si distinguono a loro volta in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge, e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate. In entrambi i casi l’onere della prova della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, grava sul contribuente che invoca la riduzione.

Le riduzioni obbligatorie e che spettano per legge sono previste in due casi: in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, in tale caso è dovuta nella misura massima del 20 per cento; nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona di fatto servita, dovuta in misura non superiore al 40 per cento.

Esse, spettando per legge non necessitano di una specifica e preventiva domanda che contenga l’indicazione delle condizioni per fruirne ma solo l’onere di provarne i presupposti normativi.

Diverso invece il regime delle riduzioni o esenzioni di natura facoltativa, le quali, innanzitutto, sono meramente eventuali, e quindi subordinate ad una esplicita previsione del regolamento comunale, che ne condiziona la attuazione, di conseguenza il riconoscimento del diritto a tali agevolazioni, oltre che ai medesimi oneri probatori delle precedenti, è subordinato alla ulteriore condizione della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazione necessaria per giustificarne l’attribuzione.

Avvocato Augusta Palomba - Presidente della Camera Civile di Torre Annunziata

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