Superbonus 110%. Guida con casi pratici e FAQ

dott. Luca De Franciscis.
Martedi 28 Luglio 2020

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un’apposita guida, per dare una prima informazione sul cosiddetto superbonus 110%. Si era in attesa di questi chiarimenti per capire quali lavori possono beneficiare di questa agevolazione che, a dire il vero, è molto vantaggiosa per chi deve far eseguire specifici lavori.

In effetti, vengono illustrate le novità, contenute negli articoli del Decreto Rilancio, che riguardano il Superbonus 110% e rappresentato alcune casistiche, con spiegazione ed esempi pratici.

Manca ancora il decreto attuativo e, da alcune notizie, un maxi emendamento. Entro la prima decade di agosto, comunque, il tutto dovrebbe essere pronto.

Il documento, lo ripetiamo, riguarda solamente le norme contenute nel Decreto Rilancio. Non è escluso l’ingresso di ulteriori vantaggi, a favore dei soggetti fruitori del Superbonus 110%.

Di seguito riportiamo alcuni chiarimenti d’interesse comune, presenti nelle GUIDA.

Diciamo subito che rientrano nel beneficio della detrazione al 110%, le spese per i lavori sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, con possibile cessione della detrazione ai fornitori di beni e servizi.

Preliminarmente viene ricordato che quanto disposto per le nuove detrazioni al 110% viene esteso alle vecchie detrazioni, ancora in vigore, del 50% e 85% per cui, quando non si realizzano lavori che consentono di poter beneficiare della super detrazione del 110%, sarà sempre possibile usufruire delle precedenti detrazioni, da ripartire in 10 quote annuali.

La novità riguarda lo “sconto in fattura”.

Il Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di scegliere, in alternativa alla detrazione diretta nella propria dichiarazione dei redditi, ovvero dell’importo delle spese, da ripartire in 5 anni di pari importo, la possibilità di cedere, il predetto importo e, quindi, il proprio credito, ai fornitori di beni e servizi, ottenendo, in tal modo uno sconto sui lavori.

Ancora novità è che lo sconto in fattura, consentito per il superbonus, è esteso anche per le vecchie detrazioni del 50% e 85%, già in vigore, come per le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e altri specifici interventi. Questo ulteriore beneficio, contenuto nel “Decreto Rilancio”, è certamente una buona cosa perché consente, anche a coloro che non rientrano nel superbonus, di poter cedere il proprio credito al fornitore e avere subito uno sconto sull’importo da pagare.

Il fornitore di bene e servizi, a sua volta, recupera il contributo anticipato come credito d’imposta d’importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di cedere tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

La norma, poi, richiede al contribuente, a fronte del beneficio di poter cedere la detrazione, ovvero di poter scegliere se utilizzare la detrazione oppure lo sconto-cessione, il visto di conformità per i lavori eseguiti. Visto che può essere rilasciato dagli intermediari abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e CAF) e l’asseverazione tecnica da parte di tecnici abilitati.

Per un ripasso delle vecchie detrazioni, del 50% e dell’85%, si rimanda alle precedenti GUIDE dell’Agenzia delle Entrate.

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Entriamo, ora, nel merito del superbonus 110% e riportiamo alcuni passi della guida.

Viene ricordato che il Superbonus è riconosciuto a determinate condizioni, ovvero per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.

Gli interventi vengono suddivisi in due gruppi, “Trainanti” e “trainati”, come di seguito riportato.

Interventi trainanti

A) isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

B) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

C) interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sisma bonus).

Il Superbonus spetta, inoltre, per gli interventi cosiddetti “trainati” perché sono sub condizione, ovvero devono essere eseguiti congiuntamente e con almeno uno degli interventi “trainanti” di cui innanzi.

Gli interventi “trainati” sono:

1) interventi di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento, come indicato nella tabella a pag. 18 della GUIDA;

2) l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati:

1) l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

2) l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Chi può usufruire della detrazione del Superbonus nella misura del al 110% da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

1) i condomìni;

2) le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;

3) gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing".

In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica.

Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;

4) le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

5) dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

6) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Viene ben precisato che possono beneficiare del superbonus al 100% i soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.

Viene anche precisato che possono accedervi i titolari di reddito d’impresa o professionale, nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati dal condominio sulle parti comuni.

Per un elenco più dettagliato degli interventi ammessi al superbonus, si rinvia alla tabella 4, pag. 21 della GUIDA.

CASI PRATICI riportati nelle guida.

L’Agenzia delle Entrate ipotizza, inoltre, sette casi pratici, ritenuti più ricorrenti, come di seguito riportato.

Esempio 1

Carlo vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche. Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici. Nella situazione prospettata: o per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro. o se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di 20 mila euro avrà diritto ad una detrazione pari a 10 mila (50%), con quote annuali di 1.000 euro.

Esempio 2

Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E. Decide di avviare una ristrutturazione mediante: o sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del Decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte di spese pari a 25 mila euro (cappotto termico) e 10 mila euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 quote annuali da 7.700 euro. o ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (2.750 euro).

Esempio 3

Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%. In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi: - di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente fruire dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”. - di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale, - antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1,2 e 3.

Esempio 4

Sara abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, e vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma. Sara potrà fruire del Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.

Esempio 5

Federica, che abita in un edificio unifamiliare, vuole cambiare la sua vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A, e sostituire i serramenti. Federica potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi, a condizione che con gli stessi si consegua il miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

Esempio 6

Un Condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze. Il Condominio per avere diritto al Superbonus, nel rispetto del comma 6 dell’art. 5 del d.P.R. n. 412 del 1993, dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.

Esempio 7

Vittorio, che vive in un’unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del Superbonus? Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.

Seguono, anche, n. 27 risposte a domande ritenute ricorrenti: pag. 26 delle GUIDA.

Per approfondire: GUIDA Superbonus 110%.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

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