Spese processuali: quando è ravvisabile la soccombenza reciproca

Giovedi 21 Settembre 2017

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21569 del 18/09/2017 chiarisce, per quanto riguarda le spese processuali, in quali ipotesi è ravvisabile la reciproca soccombenza.

Il caso: Il Tribunale rigettava l'appello proposto da B.A. contro la sentenza con cui il Giudice di Pace, in contraddittorio con la Prefettura di Roma, il Comune di Monte Argentario e l'Equitalia Sud spa, aveva ritenuto valida una cartella di pagamento relativa alla pretesa dell'ente territoriale e annullato per prescrizione quella riguardante la pretesa della Prefettura con compensazione delle spese.

In ordine alla regolamentazione delle spese il Tribunale ravvisava gli estremi di una soccombenza reciproca, stante il fatto che la Prefettura non si era costituita.

Contro tale decisione B. ricorre per cassazione, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92, art. 118 disp. att., comma 2, art. 132 c.p.c. comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3.

Rileva in particolare che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto sussistere una soccombenza reciproca anche tra il ricorrente e la Prefettura di Roma sol perchè la stessa non si era costituita in giudizio.

La Corte di Cassazione, nel ritenere fondata la doglianza, puntualizza quanto segue:

  • la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorchè quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento”;

  • il Tribunale avrebbe dovuto considerare l'esistenza di una pluralità di domande e quindi di cause scindibili tra loro e quindi tralasciare la posizione del Comune (per il passaggio in giudicato del capo della sentenza non impugnato, che lo riguardava) e porsi il problema della soccombenza nei rapporti tra ricorrente e Prefettura (la cui pretesa era stata annullata dal giudice di primo grado per prescrizione) e trarne le debite conseguenze.

  • è dunque erronea la affermazione della reciproca soccombenza tra ricorrente e Prefettura sulla base del fatto - assolutamente irrilevante - che la Prefettura aveva scelto di non costituirsi e che nulla era stato disposto in ordine alle spese.

    Esito: accoglimento del ricorso con rinvio

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 2 Ordinanza del 18/09/2017 n.21569

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