I singoli soci non oppongono il D.I. emesso anche nei loro confronti: conseguenze

In caso di decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società in nome collettivo e dei suoi soci illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, ma diretta e incondizionata, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti.

Venerdi 17 Ottobre 2025

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 27367 del 13 ottobre 2025.

Il caso: Tizio e Mevia proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l’atto di precetto, ad essi notificato dalla Alfa GmbH, con cui veniva intimato il pagamento di € 77.531,20 sulla base del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari nei confronti di quelli e della S.n.c. Delta, di cui essi intimati erano soci illimitatamente responsabili, soltanto da loro non opposto nei termini di legge.

Gli opponenti evidenziavano che:

- avverso tale decreto ingiuntivo la sola società Delta snc aveva proposto opposizione, eccependo la prescrizione del credito e la sua infondatezza, nonché domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento dei danni provocati dalla condotta inadempiente della Alfa consistita nell’aver sospeso la vendita di generi alimentari;

- nelle more del suddetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, proposto dalla sola società (e non anche dai soci), la Alfa aveva notificato a Tizio e Mevia atto di precetto di pagamento della somma di € 77.531,20 sulla base del decreto ingiuntivo ormai divenuto titolo esecutivo nei loro confronti poiché non opposto nel termine di 40 giorni.

- l'atto di precetto opposto era quindi inefficace per carenza di presupposti per l’azione esecutiva, in ragione della natura sussidiaria della loro responsabilità e l’omessa preventiva escussione del patrimonio sociale ex art. 2304.

Il Tribunale dichiarava la nullità ed inefficacia dell’atto di precetto opposto, ritenendo la Alfa priva del diritto ad agire in executivis nei confronti degli opponenti, non avendo allegato e dimostrato di aver preventivamente escusso la società, in ossequio a quanto disposto dall’art. 2304 c.c

La Corte d'Appello, adita dalla società Alfa, respingeva l'impugnazione e condannava la società alla rifusione delle spese processuali.

La soc. Alfa ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere il ricorso, precisa quanto segue:

a) nel caso di specie i soci, essendo obbligati in via solidale, per evitare che la società creditrice portasse il titolo in esecuzione nei loro confronti, avrebbero dovuto proporre opposizione al decreto ingiuntivo, proprio e appunto nella parte in cui li ha costituiti debitori diretti, in via solidale e incondizionata;

b) poiché ciò non è avvenuto, legittimamente la società creditrice ha notificato atto di precetto direttamente ai soci, per un credito che - in forza del peculiare tenore del titolo esecutivo giudiziale definitivo in concreto azionato - è ormai non più solo un credito sociale (soltanto riguardo all’azionamento del quale essi avrebbero conservato il beneficium excussionis, in tal caso legittimamente opponibile in sede meramente esecutiva), ma un credito personale, proprio e diretto, delle persone fisiche in quanto tali, tanto che a queste è stato intimato il pagamento della somma ingiunta;

c) è errato ritenere, come hanno fatto i giudici di merito, che il decreto ingiuntivo è divenuto sì definitivo per i soci, ma la loro responsabilità resta sussidiaria, con la conseguenza che la società creditrice potrebbe agire esecutivamente contro di loro soltanto dopo aver provato di aver tentato di escutere il patrimonio della società o, comunque, di averne accertato l’incapienza;

Da tali considerazioni, discende il seguente principio di diritto: “In caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro ad una società in nome collettivo ed ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, ma diretta e incondizionata, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti, essendo la fonte dell’obbligazione dei soci non il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale definitivo come concretamente formatosi; ne consegue che, per effetto della mancata opposizione, la posizione debitoria dei soci rimane indipendente da quella della società e insensibile pure ad un eventuale accoglimento dell’opposizione di quest’ultima”.

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