Con l’ordinanza 6545, pubblicata il 3 marzo 2023, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa al soggetto tenuto al pagamento dell’IMU dell’immobile adibito a casa familiare dopo la separazione e/o il divorzio.
Giovedi 16 Marzo 2023 |
IL CASO: La vicenda tra origine dal ricorso promosso da due contribuenti, avverso un avviso di accertamento avente ad oggetto il mancato pagamento dell’IMU. Con il ricorso i contribuenti deducevano l’illegittimità dell’avviso impugnato sostenendo, fra i vari motivi, la loro carenza di legittimazione passiva in quanto l'immobile (ex casa coniugale) era stato assegnato, in sede di separazione all'ex coniuge del de cuius, in quanto affidataria dei figli e, pertanto, quest’ultima era l’unico soggetto obbligato al pagamento dell’IMU.
Il ricorso veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale la quale riduceva la somma richiesta con l’avviso impugnato.
In sede di gravame proposto dagli stessi contribuenti la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primo grado sul presupposto che a seguito dell'assegnazione della casa coniugale in sede di separazione, la titolarità dell'obbligo di pagamento dell'IMU non si trasferiva sul coniuge assegnatario, ma restava a carico del terzo proprietario che aveva concesso l'immobile a titolo di comodato.
LA DECISIONE: La decisione dei giudici di merito è stata ribaltata dalla Cassazione che ha accolto il ricorso promosso dai contribuenti e decidendo nel merito ha annullato l’avviso di accertamento impugnato.
Gli Ermellini hanno osservato che:
il secondo comma dell'art. 13, del decreto legge n. 201/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011) prevede, che «l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».
per l’insorgenza dell’obbligo di pagare l’IMU «è necessario che il rapporto che lega il soggetto all'immobile sia "qualificato", riconducibile, quindi, alla proprietà, all'usufrutto o ad altro reale di godimento, o ad un'altra situazione giuridica specificatamente stabilita dalla legge, come nel caso di locazione finanziarie o concessione di beni demaniali”;
ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo, il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale;
come affermato in altro arresto giurisprudenziale di legittimità, in tema di IMU, «il convivente more uxorio, al quale a seguito della cessazione del rapporto viene assegnato l'immobile adibito a casa familiare di proprietà dell'altro convivente, è soggetto passivo di imposta ex art. 4, comma 12-quinquies, del d.l. n. 16 del 2012, che, non disciplinando un'ipotesi di agevolazione o di esenzione, può essere interpretato estensivamente includendo nel relativo ambito di applicazione, per eadem ratio, anche i rapporti di convivenza» (Cassazione n. 11416/2019).