Separazione coniugi e provvedimenti limitativi della potestà genitoriale: a chi spetta la competenza.

La Corte di Cassazione con la precisa gli ambiti di competenza del Giudice Ordinario e del Tribunale per i Minorenni in tema di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.

Lunedi 10 Ottobre 2016

Il caso: la sezione minori della Corte d’Appello respingeva il reclamo proposto dalla madre di una minore avverso il provvedimento del Tribunale per i Minori che, ad istanza del P.M., aveva adottato una serie di misure prescrittive concernenti l’affidamento della minore di dieci anni nata al di fuori del matrimonio e le modalità di incontro con il padre.

La Corte di merito affermava peraltro la competenza del Tribunale per i Minorenni a decidere, nonostante la pendenza dinanzi al Tribunale ordinario, di un procedimento promosso dalla madre per ottenere la modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia.

Per i giudici d'appello non poteva trovare applicazione l'art. 38 disp. Att. c.c - che prevede che, qualora fra le stesse parti sia pendente un giudizio ex art. 316 c.c, la competenza per i provvedimenti ex art. 333 c.c spetta al giudice ordinario – in quanto nel caso di specie era stato il P.M. per i minori a promuovere il procedimento.

Avverso tale provvedimento la donna propone ricorso per Cassazione, eccependo, tra l'altro, la incompetenza a decidere del Tribunale dei minorenni ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c

La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso e nell'affermare la competenza a decidere del Giudice ordinario, coglie l'occasione per richiamare un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità:

  • l'art. 38, primo comma, disp. att. c.c. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219,applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 1 c gennaio 2013), deve interpretarsi nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 C.C., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni;

  • quando però sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 C.C., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale spettano al giudice del conflitto familiare, ossia il tribunale ordinario o della Corte d'appello a seconda del grado in cui si trova il giudizio;

  • la ratio della norma è quella di attuare l'esigenza di concentrazione delle tutele, al fine di evitare che per un'identica situazione conflittuale possano essere aditi due organi giudiziari diversi e possano essere assunte decisioni fra loro contrastanti e incompatibili e, tuttavia. contemporaneamente efficaci ed attuabili;

  • per la Corte, quindi, non assume alcuna rilevanza preclusiva all’operare della vis actractiva del giudice non specializzato il fatto che il procedimento minorile sia promosso ad impulso del pubblico ministero, dovendo le “stesse parti” essere identificate con i genitori ed essendo sufficiente che nel giudizio che si svolge in sede di giurisdizione ordinaria sia comunque previsto l’obbligatorio intervento del pubblico ministero.

Pagina generata in 0.08 secondi