Sentenza Vannini:dal fatto storico alla volontà dell'evento

Avv. Pinuccia Cassatella.

Sentenza caso Vannini: il dolo eventuale a fondamento della condanna di tutti gli imputati. Accettazione dell'evento morte del Vannini.

Venerdi 4 Dicembre 2020

L'autorevole sentenza della Suprema Corte sul caso ormai noto dell'omicidio di Marco Vannini, è un esempio dell'evoluzione giurisprudenziale del dolo eventuale, che ha avuto la sua forte spinta innovatrice nel processo Thyssen Krupp.

La condanna dell'imputato principale Ciontoli per omicidio volontario con dolo eventuale significa ''non la semplice accettazione di una situazione rischiosa ma l'accettazione di un definito evento” (sentenza SSUU-Thyssenkrupp.pdf). Nel caso di specie, l'evento definito coincide con la morte di Marco Vannini.

''Quanto più la condotta si fosse allontanata da quello che ci si sarebbe aspettati nel caso concreto, tanto più sarebbe stata evidente l'accettazione degli effetti collaterali'' (sentenza caso vannini motivazioni processo di appello bis).

In altre parole: alla luce dei fatti storici che si sono succeduti la notte del 18 maggio 2015, Antonio Ciontoli ha accettato l'evento (e non già solo il rischio) della morte del Vannini, come conseguenza delle sue azioni od omissioni: ''Prima evitando i soccorsi, poi eludendo le domande dei soccorritori, terzo tentando di convincere il medico del P.S. al silenzio, infine, ma non meno grave, accettando la morte del Vannini che lo avrebbe lasciato padrone della scena del crimine e delle spiegazioni fornite d'accordo con i suoi familiari, unici testimoni''.

CONCORSO ANOMALO

Merita approfondimento anche la condanna sempre a titolo di omicidio volontario per dolo eventuale, anche degli altri imputati. La loro condanna tuttavia viene affermata ai sensi del cosiddetto 'concorso anomalo', art. 116 c.p. Tale norma punisce coloro la cui condotta illecita abbia determinato la realizzazione di un altro reato, anche se da questi non voluto.

I giudici hanno esaminato ed affermato l'esistenza del nesso di causalità tra le condotte degli imputati e la morte di Marco Vannini. Ogni soggetto ha contribuito alla verificazione dell'evento nefasto, come ''sviluppo logicamente prevedibile del reato oggetto del programma criminoso''.

La Corte ha altresì sottolineato come 'Il diverso ruolo svolto dai singoli familiari compartecipanti non consentono di ravvisare senza dubbio alcuno l’elemento del dolo anche eventuale con riferimento all’evento morte del Vannini, che Ciontoli Antonio si è certamente rappresentato accettandolo, essendo, invece, assolutamente certa, alla luce di tutti gli elementi raffigurati a loro carico, una accettazione da parte di detti familiari di un evento meno grave e diverso da quello ravvisato ed accettato da Ciontoli Antonio, cioè quello delle lesioni anche gravi in danno del Vannini'.

In sintesi: gli altri imputati non hanno né voluto né previsto la morte di Marco Vannini, ma hanno dato un contributo al suo verificarsi tramite le proprie condotte illecite.

DAL FATTO STORICO ALLA VOLONTA'

La sentenza della Suprema Corte, dunque, diventa uno studio approfondito dell'animo, del pensiero e del comportamento umano, intangibile e senza forme precostituite per definizione, ma che i Giudici sono chiamati a sezionare e catalogare in norme rigorose e prestabilite.

La risposta alla verità storica, dunque, va doverosamente rinvenuta non già nell'esame dei pensieri dei soggetti coinvolti, ma nell'esame dei fatti nella loro oggettività. Nella ricostruzione giuridica della volontà è adottato un percorso inverso: non più dal pensiero all'azione ma dall'azione al pensiero.

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