Con la sentenza n. 23391/2019 la Corte di Cassazione ha risolto la questione della individuazione della data effettiva da cui far decorrere il termine per l'appello quando la sentenza di primo grado rechi due diverse date di deposito.
Martedi 15 Ottobre 2019 |
Il caso: Nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare veniva avviato procedimento di divisione avanti il Tribunale di Bologna, sede distaccata di Porretta Terme, all'esito del quale il Giudice provvedeva alla divisione in natura del bene comune.
La Corte d'Appello di Bologna, accogliendo l'eccezione degli appellati, riteneva tardivamente proposto il gravame rispetto alla prima delle due date di avvenuto deposito del provvedimento di prime cure presenti sul documento-sentenza de quo.
T., nella sua qualità di erede di C., interpone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli articoli 132 e 327 c.p.c., nonche' articolo 119 disp. att. c.p.c., poiche' la Corte territoriale aveva individuato nella prima delle date apposte sulla sentenza quella indicante l'avvenuto deposito, trascurando l'altra data posteriore, per giunta portante la precisazione di "pubbl. ", senza nemmeno accertare in quale data era avvenuta effettivamente la pubblicazione del provvedimento in questione.
Per la Suprema Corte la doglianza è fondata, e il ricorso deve essere accolto per i seguenti motivi:
a) la sentenza impugnata appare portare due date di deposito la seconda delle quali - rispetto alla quale l'appello risulta tempestivo – ha a fianco la precisazione "pubbl. ";
b) la sentenza viene a giuridica esistenza solo al momento della pubblicazione con la conseguente iscrizione sui relativi Registri di cancelleria;
c) nel dubbio, ossia in presenza di due date di deposito apposte sulla sentenza, va individuata l'effettiva data di pubblicazione - come visto unica rilevante - e tale compito spetta al Giudice d'appello sulla scorta degli elementi fattuali versati in atti dalle parti ovvero anche mediante accertamento d'ufficio presso la cancelleria competente ovvero infine utilizzando il canone dell'onere della prova;
d) nel caso di specie, la Corte d'Appello non ha ritenuto di operare alcun approfondimento presso la Cancelleria del primo Giudice per verificare la data di pubblicazione rilevata mediante l'inserzione negli appositi Registri di cancelleria, pur in presenza di specifico elemento testuale presente sul documento-sentenza - l'annotazione " pubbl. " a fianco della seconda data.
Esito: accoglimento del ricorso con rinvio