Scioglimento unione civile: si applicano i principi in materia di assegno divorzile

Venerdi 5 Aprile 2019

Si segnala l'ordinanza del 13 marzo 2019 del Tribunale di Pordenone, che ha individuato i criteri per il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno nell'ambito di un procedimento di scioglimento dell'unione civile di una coppia di donne.

Il caso: T. instaurava nei confronti di C. avanti al tribunale di Pordenone giudizio per lo scioglimento dell'unione civile; il Presidente del tribunale, verificata la impossibilità di una conciliazione, e ritenuto del tutto improprio e non applicabile, neppure per analogia, un provvedimento che autorizzi le parti a vivere separate e sciolga la comunione delle unioniste (manca nella legge istitutiva delle unioni civili il richiamo all'art. 2 L. 55/15), nell'affrontare le questioni economiche, osserva che:

  • appare opportuno applicare, anche per ragioni di pari trattamento, costituzionalmente orientato, all'assegno a seguito dello scioglimento dell'unione civile le medesime argomentazioni interpretative espresse dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018 in tema di assegno divorzile;

  • nel caso di specie è assolutamente pacifico lo squilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti;

  • il suddetto squilibrio, per quanto in misura marginale, appare, allo stato, riconducibile a scelte di vita assunte nel corso della relazione delle parti: già nel corso della stabile convivenza delle parti in causa, sono state adottate dalla signora C. decisioni in ordine al trasferimento della propria residenza ed alla attività lavorativa dettate non solo dalla maggior comodità del posto di lavoro rispetto ai luoghi di convivenza, ma anche dalla necessità di coltivare al meglio la relazione e trascorrere quanto più tempo possibile con la propria compagna;

  • in relazione a scelte riconducibili alla vita comune, la signora C. ha rinunciato, per le ragioni sopra esposte, ad una attività lavorativa leggermente meglio remunerata rispetto a quella attuale;

  • circa la quantificazione dell'assegno, per il Tribunale allo stato non sembrano emergere convincenti elementi da giustificare una componente compensativa dell'assegno dovuto alla signora C.; sussiste però un effetto perequativo per perdita di chance.

    Esito: il Giudice stabilisce in € 350,00 mensili l'assegno provvisorio che T. dovrà versare a C.

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