Rito Fornero e decorrenza del termine per il ricorso in Cassazione.

Lunedi 16 Aprile 2018

Il ricorso per Cassazione contro la sentenza di appello emessa nell’ambito di un giudizio relativo al rito Fornero deve essere notificato entro il termine breve di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento impugnato a mezzo pec dalla Cancelleria, pena l’inammissibilità.

Questo è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8686/2018 del 9 aprile scorso.

IL CASO: La vicenda nasce dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello con la quale veniva riformata la decisione del Tribunale e veniva dichiarato legittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro ad un lavoratore. La sentenza di secondo grado veniva comunicata telematicamente a mezzo pec al legale di quest’ultimo lo stesso giorno dell’emissione.

Avverso la suddetta sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione dopo sei mesi dalla suddetta comunicazione. La società datrice di lavoro nel costituirsi nel giudizio di legittimità eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, chiedendone il rigetto in quanto proposto tardivamente.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare proposta dal datore di lavoro ed ha dichiarato inammissibile il ricorso sulla scorta delle seguenti osservazioni:

  1. Ai sensi dell’articolo 1 comma 62 della legge 28 giugno 2012, n. 92, “il ricorso per cassazione contro la sentenza (n.d.r pronunciata ai sensi del comma 60 a seguito di reclamo), deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore”;

  2. Il suddetto termine decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento. Si  tratta infatti di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente e sul quale non incide la modifica dell’art. 133 comma 2, cod. proc. civ., nella parte in cui stabilisce che “la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c”, norma, quest’ultima, attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria ( cfr. Cass. 28/09/2016 n. 19177) sempre che la comunicazione contenga il testo integrale della decisione sicché, analogamente a quanto avviene per la notificazione, alla parte sia consentita la conoscenza delle ragioni sulle quali la pronuncia è fondata per valutarne la correttezza (cfr. Cass. 16/05/2016 n. 10017).

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