Per la Cassazione l'indennizzo da ritardo aereo è un credito liquido: gli interessi, anche nella misura maggiorata ex art. 1284,4° comma, c.c., decorrono dal giorno del ritardo e non dalla domanda giudiziale. Riconosciute anche le spese di assistenza stragiudiziale come autonoma voce di danno emergente.
| Giovedi 18 Giugno 2026 |
La pronuncia aggiunge un tassello ulteriore alla giurisprudenza consolidata su natura e regime degli interessi relativi all'indennizzo da ritardo aereo, qualificandolo espressamente come debito di valuta liquido ed esigibile fin dal momento del disservizio.
La precisazione rileva soprattutto sul piano pratico: chi agisce per ottenere la compensazione pecuniaria può pretendere gli interessi, anche nella misura maggiorata, dal giorno del ritardo e non dalla successiva domanda giudiziale, con effetti non trascurabili sull'ammontare complessivo del credito nelle cause, spesso lunghe, in materia di trasporto aereo. La decisione chiarisce inoltre i confini del dovere di cooperazione del danneggiato nella limitazione del danno, escludendo che esso possa tradursi nell'imposizione di scelte di viaggio rischiose o sproporzionate.
La vicenda nasce dal ritardo, superiore alle sei ore, di un volo sulla rotta Zanzibar-Milano Malpensa. Due passeggeri, Tizio e Caia, avevano richiesto al vettore aereo Alfa S.p.a. sia la compensazione pecuniaria forfettaria prevista dal Regolamento CE 261/2004 per i ritardi rilevanti, sia il risarcimento delle spese sostenute per raggiungere la propria destinazione una volta atterrati.
Il giudice di primo grado aveva rigettato integralmente entrambe le domande. In sede di appello, il giudice aveva parzialmente riformato la decisione, riconoscendo la sola compensazione pecuniaria, ma facendo decorrere gli interessi non dal giorno del ritardo bensì dalla successiva notifica dell'atto di citazione; aveva inoltre escluso il risarcimento delle spese di trasporto sostenute dai passeggeri al loro arrivo, ritenendole frutto di una scelta non necessitata, e aveva negato il rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale prestata da una società specializzata nel recupero di questo tipo di crediti.
Tizio e Caia hanno impugnato la decisione d'appello davanti alla Corte di Cassazione, lamentando in sintesi:
La Corte ha accolto i primi quattro motivi di ricorso, cassando la sentenza d'appello e rinviando la causa al giudice di merito, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi affermati;
Sul fronte del danno patrimoniale supplementare, la Corte ha censurato la decisione di merito per aver indebitamente sovrapposto la valutazione del nesso causale al dovere di ordinaria diligenza del passeggero danneggiato.Il dovere di non aggravare il danno, ha chiarito la Cassazione, non può mai imporre al passeggero scelte di viaggio gravose, aleatorie o potenzialmente rischiose per la sua sicurezza personale: pretendere, ad esempio, l'uso di un mezzo pubblico notturno in alternativa a un taxi, o ritenere "notoria" la modificabilità di un biglietto ferroviario senza alcun riscontro probatorio, eccede i limiti di quanto può essere richiesto al danneggiato.
Infine, in tema di spese per l'assistenza stragiudiziale, la Corte ha ribadito che tali costi costituiscono una componente autonoma del danno emergente, distinta dalle spese di lite, la cui necessità va valutata con un giudizio ex ante: occorre cioè verificare se, al momento dell'affidamento dell'incarico, l'intervento professionale apparisse ragionevolmente utile a sollecitare l'adempimento spontaneo del vettore, senza che possa essere negato sulla base di una valutazione di inutilità formulata successivamente. La Cassazione ha altresì corretto l'errore di qualificazione della domanda, chiarendo che i passeggeri non chiedevano il rimborso di somme già versate, ma il pagamento diretto del compenso dovuto al professionista, trattandosi comunque di un debito già insorto nel loro patrimonio e quindi di un danno risarcibile.
L'indennizzo previsto dal Regolamento CE n. 261/2004 per il ritardo o la cancellazione del volo costituisce un'obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile fin dal momento del verificarsi dell'evento, sicché gli interessi moratori, anche nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., decorrono dalla data del disservizio e non dalla successiva domanda giudiziale, senza necessità di costituzione in mora del creditore.