Risarcibili le lesioni c.d. “micropermanenti” anche senza accertamenti strumentali obiettivi

La Cassazione ritiene risarcibili le lesioni personali "lievi" anche senza un accertamento medico strumentale obiettivo ovvero anche senza le "radiografie".

Venerdi 26 Aprile 2019

L’art. 139 comma 2 del codice delle assicurazioni così recita: ” Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

La norma in esame è stata interpretata da una parte della giurisprudenza (ad esempio si legge in Tribunale di Pordenone 17 marzo 2017 “ La legge n. 27/2012, novellando l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209/2005), ha posto una forte limitazione ai mezzi di prova relativi alle lesioni di lieve entità, disponendo la risarcibilità del danno biologico permanente solo in presenza di un accertamento clinico strumentale obiettivo”; in questo caso il Tribunale ha ritenuto che non fosse risarcibile il danno da invalidità permanente subito dalla vittima del sinistro (pari, nella fattispecie a 1,5 punti percentuali), avendo le risultanze medico legali in atti denotato la totale assenza di accertamenti clinico strumentali al riguardo)  nel senso che le lesioni personali di lieve entità, le c.d. micro permanenti ( lesioni quantificate con una percentuale di danno biologico entro la soglia dei 9 punti) – non possono essere risarcite se non provate con un accertamento clinico strumentale (un referto diagnostico “con immagini” – radiografia ad esempio).

Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato, secondo gli stessi autori, un ulteriore conforto nelle due pronunce della Corte Costituzionale – sent. 235 del 2014 e ord. n. 242 del 2015  che hanno dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 cod. assicurazioni come novellato dal d.l. n. 1 del 2012; nell’ordinanza n. 242 /2015 i giudici della Corte Costituzionale così scrivono: “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 139, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dall'art. 32, comma 3-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, e dell'art. 32, comma 3-quater, del D.L. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal Giudice di pace di Reggio Emilia, nella parte in cui le così introdotte due nuove disposizioni, rispettivamente, stabiliscono (la prima) che "In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente" e (la seconda) che "Il danno alla persona per lesioni di lieve entità ... è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione".  

La Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione con due pronunce - la sentenza n. 10816 /2019 e l’ordinanza 10819 /2019- decidendo in maniera identica che ai fini della risarcibilità delle lesioni lievi ovvero c.d. micro permanenti non è assolutamente necessario un accertamento clinico strumentale e, non sono assolutamente necessarie radiografie o esami strumentali similari; ciò che è richiesto dalla normativa in esame è un accertamento probatorio rigoroso delle esistenza delle lesioni e il loro collegamento eziologico con il sinistro stradale utilizzando anche la consulenza medico –legale che facendo applicazione delle regole mediche potrà essere un elemento fondante della stessa decisione sulla prova delle lesioni lievi.

A pag. 14 della sentenza n. 10816/2019 i giudici della Cassazione scrivono: “ l’accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza…” e, pertanto a pag. 15 della citata sentenza esprimono il seguente principio di diritto: “…ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico – legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell’invalidità permanente non possa essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell’invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale”.

La Corte di Cassazione dimostra di non condividere il ragionamento di chi ritiene che la prova delle lesioni lievi, quelle cioè quantificabili entro la soglia del 9 per cento, possa essere data unicamente con l’accertamento clinico strumentale e senza il quale ritenere la domanda infondata; ribadiscono, però, che la norma ex art. 139 cod. ass. deve essere interpretata nel senso che è necessario un accertamento probatorio rigoroso in rapporto alla singola patologia per evitare che lesioni per così dire di poco conto possano essere risarcite senza alcun limite; la Cassazione ricorda come alcune patologie possono essere provate solo con le radiografie, altre, invece, possono essere dimostrate anche con altri strumenti o mezzi, ma tutto ciò attiene al profilo probatorio del singolo processo e non esiste alcuna norma che esclude aprioristicamente la risarcibilità delle lesioni lievi se non esiste un accertamento medico strumentale obiettivo di esse.

In questo tipo di ragionamento assume grande rilevanza la ctu medico – legale che può accertare in maniera rigorosa se quel tipo di lesioni possono essere conseguenza del sinistro stradale; difatti facendo applicazione della “lege artis” il consulente potrà stabilire se sono necessarie o meno gli accertamenti strumentali obiettivi per la prova delle lesioni; non va, infatti, dimenticato, che in questo tipo di processo la ctu è una “consulenza percipiente” cioè può essere essa stessa fonte oggettiva di prova.

Interessante è anche l’ulteriore questione che la Cassazione affronta nella sentenza n. 10816/2019 relativamente alla necessità che il danno non patrimoniale, sia danno morale che danno esistenziale, debbano essere allegati e provati. Il danno morale e/o esistenziale hanno una loro autonomia ontologica tra loro e rispetto al danno biologico, e non possono essere risarciti automaticamente anche se solo in termini percentuali del danno biologico, una volta riconosciuto quest’ultimo. Anche per questi danni vi è bisogno di una prova rigorosa come ha insegnato la Suprema Corte nell’ordinanza del 27 marzo 2019 n. 8442

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