Rimborso dei buoni fruttiferi postali cointestati: il contrasto nella giurisprudenza.

Giovedi 3 Settembre 2020

Il rimborso da parte delle Poste Italiane dei buoni postali fruttiferi cointestati con pari facoltà di rimborso in caso di decesso di uno dei cointestari è una delle cause di maggiore litigiosità tra utente ed Ente Poste che spesso finiscono innanzi alle aule di giustizia o innanzi all’arbitrato bancario finanziario (ABF).

Infatti, è abbastanza frequente che, al momento del decesso di uno dei cointestatari, le Poste si rifiutino di procedere al rimborso dei buoni in favore dei cointestatari superstiti senza che questi ultimi esibiscano la dichiarazione di successione e la quietanza degli aventi diritto.

La questione è ancora oggi controversa all’interno della giurisprudenza.

Sul punto segnaliamo due recenti ordinanze della Corte di Cassazione, entrambe della Sesta Sezione Civile, l’una l’opposta dell’altra.

A) Nel caso esaminato con la prima ordinanza decisoria (la n. 11137/2020, pubblicata il 10 giugno 2020), il cointestatario di un buono postale fruttifero con pari facoltà di rimborso citava in giudizio le Poste Italiane, che si erano rifiutate di procedere al rimborso dell’intero importo del suddetto buono per l’intervenuto decesso dell’altro cointestatario, chiedendo al Tribunale la condanna dell’ente convenuto al rimborso dell’intera somma. Sia il Tribunale che la Corte di Appello, ritenendo il buono postale rimborsabile a vista, davano ragione all’attore originario. Pertanto, la questione veniva sottoposta all’esame della Cassazione a seguito del ricorso promosso dalle Poste Italiane, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio.

Il ricorso è stato accolto dai giudici di legittimità con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione.

Gli Ermellini hanno osservando che non esistendo una specifica disposizione che disciplina l’ipotesi di decesso di uno dei cointestatari ai fini del rimborso dei buoni postali cointestati, la questione deve essere risolta applicando l’art. 187 comma 1 del regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. 256/89, relativo ai libretti di risparmio postale, applicabile anche ai buoni postali fruttiferi per effetto del rinvio di cui all’art. 203, comma 1 del suddetto regolamento secondo cui “il rimborso a saldo del credito del libretto (……), cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”.

B) Nel caso esaminato con la seconda ordinanza interlocutoria (la n. 16683/2020, pubblicata il 5 agosto 2020), il cointestatario di un buono postale fruttifero con pari facoltà di rimborso conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace le Poste Italiane chiedendo, in via principale, la condanna di quest’ultima al rimborso dell’intero importo del suddetto titolo e in subordine la condanna al rimborso della propria quota del 50% del totale. Anche in questo caso l’altro cointestatario era deceduto.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda subordinata condannando, quindi, le Poste Italiane al rimborso in favore dell’attore della quota del 50% dell’importo del buono in questione. La sentenza di primo grado veniva, però, riformata dal Tribunale in sede di appello promosso dall’originario attore, condannando le Poste al rimborso in favore di quest’ultimo del 100% del buono postale.

La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso promosso dalle Poste avverso la sentenza del Tribunale, ritenendo che la clausola “pari facoltà di rimborso” presenta un rilevante rilievo nomofilattico, ha rimesso la controversia alla Prima Sezione Civile per la trattazione della questione in pubblica udienza al fine di garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della normativa sul punto.

Gli Ermellini sono arrivati a tale conclusione dopo aver osservato che:

1. la riferibilità di quanto disposto dall’art. 187 del d.p.r. n. 256/1989 ai buoni postali fruttiferi è tutt’altro che pacifica. Infatti, secondo quanto affermato da un consistente orientamento della dottrina e della giurisprudenza di merito, la disposizione dell’art. 187 riguarda unicamente i libretti di risparmio, senza prendere in considerazione i buoni postali;

2. la disposizione dell’art. 203 d.p.r. n. 256/1989, secondo la quale "le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postale, di cui al V del presente regolamento sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e semprechè non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI", non dispone nessun tipo di automatica estensione ai buoni della disciplina scritta per i libretti e la stessa applicabilità andrebbe sub specie dimostrata;

3. il D.P.R. n. 259 del 1989, art. 208, dispone, in proposito, una disciplina specifica - e diversa - per la peculiare figura dei buoni ("i buoni sono rimborsabili a vista", secondo quanto già in precedenza stabilito dal D.P.R. n. 156 del 1973, art. 178);

4. che, in ogni caso, il D.P.R. n. 256 del 1989, art. 187, comma 2, consente espressamente, e proprio per i libretti di deposito, la possibilità di provvedere a rimborsi parziali.

Pertanto, stante il potenziale contrasto giurisprudenziale all’interno della stessa Corte di Cassazione, a parere dello scrivente sarebbe auspicabile la remissione della problematica all’esame delle Sezioni Unite al fine di dirimere la questione e dare certezza sia alle Poste sia ai cointestatari dei buoni postali fruttiferi “con pari facoltà di rimborso” sul comportamento da tenere in caso di decesso di uno dei suddetti cointestatari.

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