Riforma del processo civile: le notifiche degli atti giudiziali e stragiudiziali

Il 17 ottobre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 149/202 attuativo della legge delega 26 novembre 2021 n. 206, riforma del processo civile, meglio conosciuta come Riforma Cartabia.

Giovedi 16 Febbraio 2023

Successivamente, con la legge n. 197/2022 (legge di bilancio di previsione dello Stato) e il decreto legge n. 198/2022 (c.d. decreto mille proroghe), il legislatore ha nuovamente modificato il quadro normativo, anticipando al 28 febbraio 2023 l’entrata in vigore di una buona parte della Riforma.

Come si legge nei comunicati del Ministero della Giustizia, l’anticipazione dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni si è resa necessaria all’esito delle interlocuzioni tra il governo italiano e la Commissione europea sul monitoraggio dell’attuazione delle riforme previste dal PNNR.

Tra le tante novità introdotte dalla riforma Cartabia e che entrerà in vigore il 28 febbraio 2023, salvo ripensamenti dell’ultim’ora, vi è quella relativa alle nuove modalità di notifica degli atti giudiziali e stragiudiziali in materia civile e si applica a tutti i procedimenti promossi a decorrere dalla suddetta data.

La notifica a mezzo della posta elettronica certificata o attraverso il servizio elettronico di recapito certificato qualificato (S.E.R.C.) diventerà obbligatoria per gli avvocati tutte le volte in cui:

  1. i destinatari soggetti obbligati ad avere un domicilio digitale (imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni);

  2. i soggetti non obbligati abbiano comunque scelto di munirsi di domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi INAD (Indice dei domicilii digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato), che ad oggi non risulta ancora istituito.

Il legislatore ha anche previsto i casi in cui è possibile procedere alla notifica nei modi ordinari distinguendo due ipotesi:

  1. quando non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo pec o quando ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario (es. casella piena o chiusa). In questo caso, l’avvocato dovrà procedere con l’inserimento dell’atto nell’area web prevista dall’articolo 359 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza che, allo stato, non risulta ancora istituito. Ai fini del perfezionamento la notifica si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui l’inserimento è stato eseguito;

  2. quando non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo pec o quando ha avuto esito negativo per causa non imputabile al destinatario (es. malfunzionamento del sistema di posta elettronica certificata).In questo caso, l’avvocato procede con la notifica nei modi ordinari, previa attestazione da apporre nella relazione di notifica.

L’avvocato procede, invece, con le modalità tradizionali, in tutti i casi in cui i destinatari sono soggetti non obbligati e non dotati di domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi (INAD), anche se titolare di posta elettronica certificata.

Un’altra novità della riforma in materia di notifica degli atti giudiziali e stragiudiziali è rappresentata della facoltà riconosciuta all’avvocato di procedere con la notifica a mezzo di posta elettronica certificata o con il servizio elettronico di recapito certificato qualificato senza limiti di orari. La notifica si considera perfezionata, per il notificante, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna.

L’avvocato deve, però, tener conto del fatto che se la ricevuta di consegna viene generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

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