Ricorso notificato a mezzo posta e non tramite PEC: conseguenze

La Corte di Cassazione Sezione tributaria con l'ordinanza n. 585/2025 si pronuncia in merito alla ammissibilità ed efficacia della notifica di un ricorso effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento anziché mediante posta elettronica certificata.

Mercoledi 15 Gennaio 2025

Il caso: La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Mevia nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso di intimazione e le cartelle allo stesso annesse concernenti IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 1996, 1998 e 2003.

In particolare, per quel che qui interessa, la CTR rigattava l'appello evidenziando che il ricorso in primo grado era inammissibile in quanto notificato a mezzo raccomandata a.r. e non già a mezzo PEC.

Mevia ricorre in Cassazione lamentando violazione e falsa applicazione del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136 e dell’art. 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’inammissibilità del ricorso originario della contribuente, notificato a mezzo posta e non già a mezzo PEC, avendo l’atto raggiunto il suo scopo con la regolare costituzione in giudizio di AER.

Per la Suprema Corte la doglianza è fondata: sul punto osserva quanto segue:

1) la contribuente ha effettuato la notificazione del ricorso in primo grado nei confronti di AER utilizzando il servizio postale e non le modalità telematiche (PEC), sicché la notificazione è sicuramente invalida; occorre, peraltro, stabilire se la notificazione effettuata dalla contribuente è nulla ovvero inesistente, atteso che nel primo caso è ammissibile la sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. Civ.;

2) l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; tali elementi consistono:

a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. S.U. n. 14916 del 20/07/2016);

3) nel caso di specie, la notificazione è nulla, in quanto effettuata a mezzo posta e non già con le modalità esclusivamente telematiche previste dalla norma, ma non anche inesistente, in ragione del fatto che la notifica a mezzo posta presenta senz’altro gli elementi indicati nella sopra menzionata sentenza delle Sezioni Unite: ne consegue che, avendo la notifica pacificamente raggiunto il proprio scopo, consentendo la regolare costituzione in giudizio e la difesa nel merito dell’Agente della riscossione, può senz’altro trovare applicazione, con effetto ex tunc, la sanatoria della nullità prevista dall’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.

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