Con l’ordinanza n. 1141/2020, pubblicata il 20 gennaio 2020, la Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa ai soggetti che devono essere citati in giudizio dal creditore che agisce nei confronti di un suo debitore per la dichiarazione di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato tra coniugi.
Martedi 28 Gennaio 2020 |
IL CASO: Nella vicenda esaminata dalla Suprema Corte, un soggetto, condannato in sede penale al risarcimento dei danni in favore della parte civile, veniva convenuto in giudizio dal quest’ultimo unitamente al proprio coniuge per la dichiarazione di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale con il quale i convenuti avevano conferito i propri residui immobili.
Nel costituirsi in giudizio, il coniuge non debitore eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva.
La domanda attorea veniva totalmente accolta dal Tribunale mentre in sede di gravame la sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello, la quale ribadiva la legittimazione passiva del coniuge non debitore quale stipulante la costituzione del fondo, ma limitava la dichiarazione di inefficacia dello stesso ai soli beni conferiti dal debitore con esclusione di quelli conferiti dal coniuge non debitore, sottolineando che, “ai fini in discussione, era sufficiente una ragione di credito anche se litigiosa ovvero, come nel caso, ancora "sub iudice", laddove la prova del pregiudizio a tale ragione e quella della corrispondente consapevolezza del soggetto passivo della correlativa obbligazione, erano desumibili dalla dismissione di tutti i residui beni immobili attraverso la costituzione del fondo stesso”.
Pertanto, gli originari convenuti interponevano ricorso per Cassazione deducendo, fra l’altro, l’erroneità della decisione della Corte di Appello per aver ritenuto il coniuge non debitore litisconsorzio necessario e, quindi, non estraneo alla ragione creditizia presupposta.
LA DECISIONE: I Giudici della Suprema Corte hanno dichiarato inammissibile il motivo del ricorso, ritenendo corretta la decisione della Corte di Appello che ha aderito all’orientamento della stessa Corte di Cassazione secondo il quale, “in tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria d'inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorchè non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria” (Cass., 03/08/2017, n. 19330).
Inoltre, secondo i giudici di legittimità , la necessità che il coniuge debitore sia litisconsorzio necessario nel giudizio di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, è giustificata dal fatto che anche il coniuge non debitore è destinatario, comunque, di effetti complessivamente a lui sfavorevoli e quindi se del caso può subire gli effetti della soccombenza.