Rendita INAIL ai superstiti e danno da perdita parentale: vietata la compensazione tra voci eterogenee

Cassazione: ordinanza n. 2624 del 6 febbraio 2026.

La Cassazione afferma che la rendita INAIL erogata ai superstiti — prestazione indennitaria a copertura del danno biologico e patrimoniale da incapacità lavorativa — non può essere detratta dall'importo liquidato a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, trattandosi di voci ontologicamente distinte. La compensazione è ammissibile solo tra poste identiche, non tra poste meramente omogenee.

Lunedi 30 Marzo 2026

Il caso

Tizio, lavoratore portuale alle dipendenze dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, è deceduto a causa di un mesotelioma pleurico contratto per inalazione di polveri di amianto durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. I familiari superstiti — la vedova Mevia e i congiunti — hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale.

Il Tribunale di Venezia aveva condannato l'Autorità Portuale al risarcimento dei danni, applicando tuttavia una detrazione dall'importo liquidato alla vedova pari alla rendita INAIL ai superstiti riconosciuta all'infortunata, senza distinguere tra la natura del danno coperto dall'indennizzo previdenziale e quella del danno da perdita parentale.

Le decisioni dei giudici di merito

La Corte d'Appello di Venezia ha accolto solo parzialmente il gravame proposto dai familiari. Ha rideterminato il danno applicando le tabelle milanesi aggiornate al 2022 e ha corretto la liquidazione su alcuni profili, ma ha confermato l'operazione di detrazione della rendita INAIL dal risarcimento spettante alla vedova per il danno da perdita parentale.

A sostegno di tale scelta, il giudice d'appello ha ritenuto che:

  • gli appellanti non avevano proposto una soluzione alternativa al conteggio adottato dal tribunale;
  • la rendita INAIL erogata alla vedova — qualificata come «rendita di reversibilità» — copriva in parte lo stesso pregiudizio oggetto di risarcimento, con conseguente rischio di duplicazione.

La Corte ha altresì rigettato la richiesta di riconoscimento degli interessi compensativi sulle somme liquidate dalla data del fatto sino al saldo.

I motivi del ricorso in Cassazione

Mevia e le altre ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello articolando due motivi:

  • Con il primo motivo, hanno lamentato la violazione dell'art. 66 n. 4 del T.U. n. 1124/1965 e dell'art. 1223 c.c., contestando l'arbitraria compensazione operata tra la rendita INAIL — prestazione indennitaria assistenziale — e il danno da perdita del rapporto parentale, di natura esclusivamente non patrimoniale. Hanno altresì censurato il mancato riconoscimento del danno patrimoniale alla vedova.
  • Con il secondo motivo, hanno denunciato la violazione degli artt. 1219,1223 e 1284 c.c. per il mancato computo di interessi e rivalutazione sulle somme liquidate dalla data del fatto, essendo il debito risarcitorio un debito di valore.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione.

Sul primo motivo, la Cassazione ha chiarito che il ragionamento della Corte d'appello si fondava su una premessa erronea: l'identificazione del danno ristorato dalla rendita INAIL con il danno da perdita del rapporto parentale. I due pregiudizi sono invece radicalmente distinti:

  • Il danno da perdita del rapporto parentale è un danno non patrimoniale, che tutela l'interesse all'intangibilità della sfera affettiva e della solidarietà familiare, riconducibile agli artt. 2,29 e 30 Cost., e trova ristoro esclusivamente ai sensi dell'art. 2059 c.c.
  • La rendita INAIL è una prestazione indennitaria e assistenziale — non risarcitoria — che copre il danno biologico e patrimoniale da incapacità lavorativa, secondo quanto già chiarito da Cass. S.U. n. 12566/2018.

La Corte ribadisce il principio, consolidato nella sua giurisprudenza, secondo cui la detrazione dell'indennizzo INAIL dal risarcimento civile è ammissibile solo quando entrambi siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per «poste identiche»), e non semplicemente omogenei (Cass. n. 30293/2023, Cass. n. 26117/2021, Cass. n. 6031/2025). Poiché la rendita INAIL non copre il danno da perdita parentale, essa non può essere sottratta al relativo risarcimento.

Il medesimo principio — elaborato originariamente con riferimento al lavoratore infortunato — si estende per identità di ratio anche ai familiari della vittima deceduta (Cass. n. 14362/2019).

Sul secondo motivo, la Cassazione ha invece confermato la correttezza della tecnica liquidatoria adottata dalla Corte d'appello: quando il danno viene liquidato in moneta attuale mediante applicazione delle tabelle milanesi aggiornate alla data della sentenza, la rivalutazione è già incorporata nella liquidazione.

Gli interessi compensativi non spettano automaticamente: costituiscono una modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore, e il creditore che intenda ottenerli ha l'onere di allegare e provare — anche per presunzioni — che la somma rivalutata sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto se il pagamento fosse stato tempestivo (Cass. n. 22441/2025, Cass. n. 6351/2025). Tale prova non era stata fornita nel caso di specie.

Il principio di diritto

La rendita INAIL ai superstiti, avendo natura indennitaria e funzione di copertura del danno biologico e patrimoniale da incapacità lavorativa, non può essere detratta dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale — danno di natura non patrimoniale tutelato dagli artt. 2,29 e 30 Cost. e risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. La compensazione tra indennizzo INAIL e risarcimento civile è consentita solo in presenza di poste identiche, ossia quando entrambe le attribuzioni patrimoniali sono destinate a ristorare il medesimo specifico pregiudizio, e non in presenza di mere poste omogenee.

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