Con la sentenza n. 30316/2024 la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione chiarisce quando ricorre il presupposto della quasi flagranza in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia aggravato.
Giovedi 8 Agosto 2024 |
Il caso: Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale non convalidava, per assenza del presupposto della "quasi flagranza", l'arresto di Tizio eseguito dai Carabinieri in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia aggravato dalla "violenza assistita" del figlio minore; disponeva l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, corredata dall'utilizzo del "braccialetto elettronico".
Avverso la mancata convalida ricorre il Procuratore della Repubblica deducendo che:
- nel caso di specie esisteva la "quasi flagranza" poiché la persona offesa presentava "vistosi segni di rossore sul collo", dai quali però, erroneamente, è stato ritenuto possibile "inferire al più la consumazione del reato di lesioni personali non aggravate (per il quale non è consentito l'arresto in flagranza) ma non certo il delitto di cui all'art. 572 cod. pen.";
- i segni presenti sulla persona offesa, oltre a costituire tracce del delitto di lesioni aggravate a danno della convivente, rappresentano, unitamente alle dichiarazioni rese nell'immediatezza dalla donna, elementi a sostegno della abitualità del delitto di maltrattamenti in famiglia;
Per la Cassazione il ricorso è fondato: sul punto osserva che:
a) nel verbale di arresto viene dato atto che i Carabinieri, giunti nell'abitazione della coppia, notavano una "strana situazione di calma apparente nonostante il disordine generale presente";
b) la situazione veniva immediatamente spiegata dalla donna che dichiarava agli agenti di essere da anni minacciata e percossa dal compagno,anche alla presenza dei figli minori;
c) inoltre la donna presentava sul collo le tracce della violenza immediatamente prima subìta e che la predetta riferiva di avere già nel 2021 presentato una querela per le condotte violente dell'uomo, poi rimessa per paura di ritorsioni da parte del compagno;
d) pertanto, alla luce della situazione presentatasi agli agenti intervenuti, trova applicazione il principio secondo cui è configurabile lo stato di flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia allorchè il singolo episodio lesivo non risulti isolato, ma si ponga inequivocabilmente in una situazione di continuità rispetto a comportamenti di reiterata sopraffazione direttamente percepiti dagli operanti