Rca: quando è possibile l'indennizzo diretto in caso di coinvolgimento di più veicoli

Commento alla sentenza della Cassazione Sezione terza n. 3146/2017

Giovedi 6 Aprile 2017

Nell'ambito di un giudizio per risarcimento dei danni subiti nel corso di un sinistro stradale, il secondo grado confermava l'mproponibilità della domanda attorea accertando il concorso di responsabilità insieme all'altro conducente nella misura, rispettivamente del 70 e del 30%, condannando in solido l'attrice e la sua assicurazione al risarcimento del danno come calcolato.

Nel definitivo ricorso avanti la Corte di Cassazione, veniva proposto un unico motivo di doglianza articolato in due punti, ovvero la violazione o falsa applicazione di norme di diritto: i Giudici di merito, infatti, avrebbero erroneamente ritenuto inapplicabile la procedura del cd. "indennizzo diretto" prevista dall'art. 149 del D.lgs. n. 209/2005 - meglio conosciuto come Codice delle Assicurazioni Private - sul semplice presupposto, emerso in istruttoria ma contestato dalla controparte, che nell'incidente sarebbe rimasto coinvolto anche un terzo veicolo; oltre a ciò veniva lamentata l'attribuzione del punto percentuale di colpa attribuito: circostanza che però gli Ermellini, trattandosi di eventuale riesame di elementi probatori, non hanno potuto prendere in considerazione.

Diversamente, la prima parte di censura è stata ritenuta fondata sulla base del fatto che la procedura d'indennizzo diretto di cui all'art. 149 Codice Assicurazioni è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più veicoli, con la sola esclusione dell'ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti egli rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli i cui conducenti abbiano una qualche responsabilità nella causazione del danno. 

Tale concetto emerge chiaramente dalla lettura dell'art. 1, comma 1, lettera d) del Regolamento emanato ai sensi dell'art. 150 del Codice delle Assicurazioni che contiene la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (D.P.R. 18.7.2006 n. 254) e che prevede che la suddetta procedura sia applicabile in caso di "collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili."

Del resto, tale ragionamento è coerente con la ratio della disposizione dell'art. 149 d.lgs. 209/05 che ha introdotto la speciale procedura dell'indennizzo diretto per semplificare gli adempimenti ai fini della liquidazione del risarcimento in caso di sinistri stradali in cui si siano verificati esclusivamente danni a cose e/o danni lievi alle persone, prevedendo che i danneggiati possano rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione che gestisce la pratica per conto della compagnia del soggetto responsabile, per poi regolare i rapporti con quest'ultima attraverso una stanza di compensazione; quest'ultimo meccanismo di rappresentanza e compensazione tra le due compagnie risulta articolato in modo tale da poter operare non solo in caso di sinistro con un unico responsabile, ma anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dall'esistenza di altri danneggiati, mentre resta escluso nel caso in cui, essendovi ulteriori soggetti responsabili, si avrebbe il coinvolgimento di un'ulteriore compagnia assicurativa.

Ed, infatti, nel corso del secondo grado di giudizio, come visto ribaltato, si è affermato che la procedura in questione sarebbe ammissibile solo in caso di sinistro con soli due veicoli escludendone l'applicazione nella specie, poichè dall'istruttoria era emerso il coinvolgimento di un terzo veicolo, non essendosi quindi ritenuto necessario accertare - nemmeno in via incidentale o presuntiva - se il conducente del terzo veicolo potesse ritenersi in qualche modo responsabile.

In questo modo, però, il Tribunale - in funzione di giudice di seconde cure - non ha correttamente applicato le disposizioni di Legge di cui la ricorrente lamentava la violazione, in quanto, a mente del combinato disposto dell'art. 149 CA e dell'art. 1, comma 1, lett. d) del relativo Regolamento attuativo, la procedura d'indennizzo diretto è ammissibile anche in caso di sinistro che abbia coinvolto più di due veicoli, purchè, oltre a quello dell'stante e a quello cui si rivolgono le pretese, non siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili: dunque, il Giudice del merito non si sarebbe dovuto accontentare di accertare la presenza di un terzo veicolo ma se quest'ultimo avesse avuro qualche grado di responsabilità nella causazione del sinistro. 

Alla luce di quanto sopra, quindi, la domanda dell'attrice nei confronti della propria assicurazione è stata considerata dagli Ermellini del tutto legittima tanto da indurli a cassare la sentenza impugnata rinviando l'esame della causa allo stesso Tribunale di provenienza con affidamento della vertenza ad altro Magistrato per l'esame della fattispecie da valutarsi secondo il principio di diritto per cui la procedura d'indennizzo diretto prevista dall'art. 149 d.lgs. 209/2005 è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le sue pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno.

Allegato:

Cass. civile Sez. III Ordinanza del 07/02/2017 n.3146

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