RCA: certificato assicurativo in fotocopia? nessuna sanzione

Venerdi 9 Settembre 2016

Il Ministero dell'Interno, con  del 1° settembre 2016 ha inviato a tutti gli organi competenti i chiarimenti in merito alla esibizione del certificato di assicurazione ai sensi dell'art. 180,comma 1, lettera d), del Codice della Strada. Provvedimento IVASS n. 41 del 22 dicembre 2015.

Com'è noto, a decorrere dal 18.10.2015, per effetto dell'art. 31 del decreto legge 24.1.2012, n. 1,convertito nella legge 24.3.2012, n. 27, è cessato l'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione, che l'impresa di assicurazione consegnava all'assicurato unitamente al certificato di assicurazione.

L'IVASS, con provvedimento n. 41 del 22/12/2015, prevede che “nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso ai sensi del comma 2, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica”.

Il Ministero, quindi, precisa che in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 180, comma I, lettera d) e art. 180, comma 1, C.d.S o senza che, ai sensi dell'art. 180, comma 8 , C.d.S., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.

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