Con l'ordinanza n. 9642/2018 la Corte di Cassazione si pronuncia in tema di validità o meno di una notifica per posta nell'ipotesi in cui al mittente sia restituito un avviso di ricevimento privo delle prescritte annotazioni.
Il caso: Il sig. M.L. e l'avv. D. D. M. convenivano davanti al Giudice di Pace la società Poste Italiane spa: il sig. L. deduceva: a) che aveva notificato con raccomandata a Poste Italiane, con le cure dell'avv. D.M., un atto di precetto per euro 678,38; b) che il relativo avviso di ricevimento risultava privo di data e firma dell'addetto al recapito della raccomandata; chiedeva pertanto la condanna della società convenuta al risarcimento di euro 5,60 a titolo di danno patrimoniale.
L'avv. D.M., invece, chiedeva la condanna della società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da stress, da stabilirsi in via equitativa.
Si costituivano in giudizio le Poste Italiane, contestando in fatto e in diritto le domande avversarie, delle quali chiedevano il rigetto con vittoria delle spese processuali.
Il Giudice di pace rigettava la domanda, condannando gli attori alla rifusione delle spese processuali in favore della società convenuta; in sede di appello il Tribunale confermava la sentenza di primo grado e rigettava l'impugnazione; per il giudice di appello, infatti:
a) l’art. 6 della legge n. 890/1982, relativo alla disciplina della spedizione degli atti giudiziari a mezzo posta, prevede che lo smarrimento dell’avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità e disciplina compiutamente ilcaso, anche relativamente alle restituzioni;
b) lo smarrimento dell’avviso di ricevimento è equiparabile, quanto alle conseguenze, al ritorno dell’avviso di ricevimento privo delle prescritte annotazioni;
c) in entrambi i casi, il notificante si trova nella impossibilità di produrre l’avviso in giudizio, ma ha facoltà di ricevere senza spese il duplicato compilato dalle stesse Poste sulla base delle risultanze dei registri in suo possesso e, quindi,munito delle indicazioni relative all’attività di notificazione previste dall’art. 7 della legge 890/1982;
d) nel caso di specie il L., per poter ottenere un avviso di ricevimento relativo alla notificazione richiesta, avrebbe dovuto presentare la richiesta di rilascio gratuito di duplicato, cosa che non aveva fatto.
Il sig. L. e l'avvocato ricorrono in Cassazione, la quale, nel ritenere inammissibile il ricorso, rileva che:
il Tribunale ha correttamente ritenuto equiparabile la fattispecie del mancato ritorno dell'avviso alla fattispecie del ritorno dell'avviso di ricevimento privo delle prescritte annotazioni;
ha del pari correttamente ritenuto applicabile anche nel caso di specie l'art. 6 della legge n. 890/1982;
d'altra parte, in caso di richiesta di duplicato (e di presentazione della ricevuta di spedizione), i ricorrenti avrebbero potuto chiedere alle Poste di integrare i dati mancanti sulla base delle risultanze del registro mod. 28 (che per legge viene conservato per tre anni presso l'Ufficio Postale competente per il recapito).
Esito: Inammissibilità