Pubblicati i nuovi importi 2014 per la liquidazione del danno biologico di lieve entità

A cura della Redazione.
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, anno 2014.
Venerdi 4 Luglio 2014

E’ stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.153 del 4/7/2014 il decreto ministeriale del 20 giugno 2014 con il quale sono stati aggiornati, in base alla variazione annuale dell’indice Istat, gli importi per la liquidazione del danno biologico da lesioni micropermanenti (lieve entità).

Il primo punto di invalidità passa da € 791,95 a € 795,91 e il punto di inabilità assoluta passa da € 46,20 a € 46,43.

I nuovi importi decorrono a partire dal mese di aprile 2014.

 

E' stata aggiornata l'applicazione per il calcolo del danno biologico disponibile su questo sito.

 

Di seguito il testo del decreto.

 


Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 20 giugno 2014

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto, in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo,

in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 133 dell'11 giugno 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 6 giugno 2013, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2013;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 giugno 2013, applicando la maggiorazione dello 0,5% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2014;

 

Decreta:

Art. 1

 

A decorrere dal mese di aprile 2014, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 6 giugno 2013, sono aggiornati nelle seguenti misure:

settecentonovantacinque euro e novantuno centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);

quarantasei euro e quarantatre centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 20 giugno 2014

Il Ministro: Guidi

 

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