Lo stato di avanzamento dei lavori costituisce uno dei punti più delicati dell’intero sistema del Superbonus 110%. La ragione è strutturale: il SAL non è soltanto un documento contabile interno al rapporto di appalto, ma rappresenta, quando il contribuente opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, il presupposto documentale attraverso il quale una detrazione fiscale ancora non utilizzata direttamente può trasformarsi in un credito circolante e monetizzabile.
Nel modello ordinario della detrazione, il contribuente sostiene la spesa e la porta in detrazione secondo le regole proprie dell’agevolazione. Nel modello alternativo previsto dall’art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, invece, il beneficio viene anticipato dal fornitore mediante lo sconto oppure viene trasferito a un cessionario. La cessione e lo sconto rendono, quindi, immediatamente spendibile, nei limiti consentiti dalla Legge, una posizione fiscale che resta collegata alle spese e agli interventi edilizi agevolati.
È proprio questa anticipazione finanziaria a rendere essenziale la corretta formazione del SAL. Se il documento fotografa lavori effettivamente eseguiti, la percentuale di avanzamento può costituire la base per l’esercizio dell’opzione. Se, invece, il SAL incorpora opere soltanto programmate, fatture emesse in anticipo, materiali non ancora consegnati o spese prive di effettivo collegamento con l’intervento, il documento rischia di trasformare una previsione contrattuale in un credito fiscale attuale, senza che sia maturato il corrispondente presupposto sostanziale.
La controversia si è sviluppata soprattutto attorno a quattro questioni: 1) il significato della soglia del 30 per cento; 2) la distinzione tra fattura, pagamento e realizzazione dell’opera; 3) l’eventuale inclusione nel SAL delle forniture a piè d’opera; 4) la diversa portata del criterio di cassa quando il contribuente utilizza direttamente la detrazione rispetto a quando esercita l’opzione per la cessione o lo sconto.
Il problema non è meramente contabile. Un SAL non veritiero può comportare il recupero del beneficio, la responsabilità solidale nei casi previsti dalla legge e, nei casi più gravi, la contestazione di reati tributari o contro il patrimonio. La giurisprudenza penale più recente ha, inoltre, esaminato il tema in vari procedimenti cautelari, valorizzando il rapporto tra fatture, asseverazioni, cantiere e consistenza effettiva dei lavori.
La disciplina del SAL nel Superbonus deve essere ricostruita coordinando gli artt. 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Per comprendere il significato tecnico-contabile dello stato di avanzamento dei lavori è utile richiamare l’art. 14, comma 1, lett. d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, recante l’approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione. La disposizione definisce il SAL come il documento contabile che «riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora».
Il SAL, dunque, non coincide con una fattura, con un pagamento o con una previsione contrattuale: è il risultato della contabilità progressiva dell’appalto e fotografa ciò che, alla data di riferimento, risulta eseguito. La norma aggiunge che il documento è ricavato dal registro di contabilità, viene rilasciato secondo i termini e le modalità stabiliti nella documentazione di gara e nel contratto di appalto e serve ai fini del pagamento di una rata di acconto. Per questa ragione deve indicare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e l’importo dell’acconto ancora da corrispondere, determinato dalla differenza tra tali voci. Il SAL, quindi, assolve contemporaneamente a una funzione ricognitiva, perché rappresenta l’avanzamento dell’opera, e a una funzione liquidatoria, perché consente di determinare il corrispettivo progressivamente maturato dall’appaltatore.
La definizione contiene due elementi che assumono rilievo anche nel dibattito sul Superbonus.
Il primo è il riferimento cumulativo a «tutte le lavorazioni» e a «tutte le somministrazioni»: l’avanzamento non è descritto soltanto attraverso le opere definitivamente ultimate, ma comprende le prestazioni e le forniture che risultino effettivamente eseguite nell’ambito dell’appalto.
Il secondo è il limite temporale della rilevazione: devono essere considerate le attività eseguite «dal principio dell’appalto sino ad allora», vale a dire fino alla data alla quale il SAL si riferisce. La nozione deve, tuttavia, essere applicata con rigore. La somministrazione rilevante nella contabilità dei lavori, come ad esempio i materiali strutturali (tondini di ferro per cemento armato, sacchi di cemento, mattoni, blocchi di laterizio o calcestruzzo, etc.); i componenti tecnologici: tubazioni (PVC, rame, multistrato), cavi elettrici in matasse, canaline, pozzetti prefabbricati; elementi di finitura: bancali di piastrelle, lastre di cartongesso, sacchi di rasante o intonaco premiscelato, blocchi di marmo o pietra; infrastrutture e scavi, non può essere identificata con il semplice ordine del materiale o con il pagamento di una fattura. Occorre che la fornitura sia stata effettivamente eseguita, normalmente attraverso la consegna dei beni, e che sia verificabile la sua pertinenza all’appalto, per quantità, qualità, destinazione e valore. Il materiale soltanto progettato, ordinato, acquistato ma ancora presso il fornitore o conservato in un deposito non individuato non rappresenta, di per sé, un avanzamento già maturato. La stessa impostazione emerge dalla disciplina oggi contenuta nell’Allegato II.14, art. 12, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che riproduce la struttura della definizione e precisa che il SAL è ricavato dal registro di contabilità. La norma attuale colloca il SAL all’interno di un sistema documentale composto, tra l’altro, dal giornale dei lavori, dai libretti delle misure e dal registro di contabilità. Ne deriva che la percentuale di avanzamento dovrebbe essere il risultato di una misurazione e di una contabilizzazione verificabili, non di una stima svincolata dalla realtà del cantiere.
Il richiamo al D.M. n. 49/2018 ha natura definitoria e sistematica: quel decreto disciplina le funzioni del direttore dei lavori e la contabilità degli appalti pubblici, mentre il Superbonus è regolato principalmente dagli artt. 119 e 121 del decreto-legge n. 34/2020. La definizione del SAL non può, quindi, essere trasposta automaticamente, in ogni suo effetto contabile o procedurale, nel rapporto fiscale agevolato. Può però essere utilizzata come criterio tecnico-interpretativo per chiarire che uno stato di avanzamento presuppone attività eseguite e documentabili, comprese, eventualmente, somministrazioni o forniture effettivamente consegnate e riferibili all’intervento.
Nel Superbonus questo significato generale deve essere coordinato con requisiti ulteriori e più specifici: la soglia minima del 30 per cento, il limite massimo di due SAL per ciascun intervento complessivo e l’asseverazione dei requisiti tecnici, della congruità delle spese e dell’effettiva realizzazione. La definizione del D.M. n. 49/2018, pertanto, non consente di includere nel SAL ogni costo sostenuto dall’impresa, ma rafforza la distinzione tra una prestazione realmente eseguita e una mera anticipazione finanziaria.
L’art. 121, comma 1-bis, stabilisce che l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura può essere esercitata «in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori» e prevede, per gli interventi di cui all’art. 119, che gli stati di avanzamento non possano essere più di due per ciascun intervento complessivo e che ciascuno debba riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. Il testo è riportato nella disciplina vigente dell’art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020. La disposizione svolge due funzioni.
Da un lato, individua la scansione temporale e contabile entro la quale l’opzione può essere esercitata. Dall’altro, impone una soglia quantitativa minima per impedire che la cessione o lo sconto siano utilizzati in relazione a una frammentazione eccessivamente anticipata dell’intervento. Il 30 per cento non è quindi una percentuale riferita a una singola fattura o a una mera anticipazione finanziaria, ma deve essere rapportato all’intervento complessivo considerato dalla disciplina agevolativa. L’art. 119, comma 13, attribuisce ai tecnici abilitati il compito di asseverare, per gli interventi di efficienza energetica, il rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese. Per gli interventi antisismici, la norma demanda ai professionisti incaricati la certificazione dell’efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico e della congruità delle spese. La medesima disposizione precisa che il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni dei professionisti incaricati.
Il comma 13-bis dell’art. 119 stabilisce poi che l’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni SAL, alle condizioni e nei limiti dell’art. 121, e che il tecnico attesta i requisiti tecnici «sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione». La norma collega dunque espressamente tre elementi: 1) progetto; 2) effettiva realizzazione e 3) asseverazione. Non è sufficiente che l’intervento sia astrattamente progettato, contrattualmente affidato o economicamente fatturato: l’attestazione deve confrontarsi con la consistenza concreta delle opere alla data del SAL. La stessa disposizione prevede una specifica sanzione penale per il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni, esponga informazioni false o ometta informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o sulla effettiva realizzazione dell’intervento, ovvero attesti falsamente la congruità delle spese.
Il sistema, pertanto, distingue il controllo documentale del visto di conformità dal contenuto tecnico dell’asseverazione. Il primo verifica la presenza e la coerenza della documentazione richiesta; il secondo riguarda la responsabilità professionale del tecnico sui requisiti tecnici, sulla congruità e sull’effettiva realizzazione nei limiti dell’attestazione resa. L’art. 121, comma 1-ter, completa il quadro stabilendo, in caso di opzione, l’obbligo del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119, comma 13-bis. La norma vigente prevede, inoltre, un articolato regime documentale, che comprende, tra l’altro, titolo edilizio o dichiarazione sostitutiva nei casi di edilizia libera, fatture e documenti di pagamento, asseverazioni tecniche, delibere condominiali quando necessarie e contratto di appalto. La soglia del 30 per cento non deve essere confusa con la nozione di «lavori già effettuati» utilizzata in altri passaggi della disciplina del Superbonus.
La risposta dell’Agenzia delle entrate n. 26 del 12 febbraio 2025, allegata alla documentazione esaminata, ha distinto la condizione richiesta dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2024 per conservare, in determinati casi, la possibilità di esercitare le opzioni dalla formazione del SAL previsto dall’art. 121. In quel contesto l’Agenzia ha ritenuto che i «lavori già effettuati» riguardino interventi edilizi realizzati, anche in parte, escludendo, a titolo esemplificativo, spese professionali, oneri di urbanizzazione, autorizzazioni e mere attività preparatorie, come l’acquisto dei materiali o l’installazione dei ponteggi. La distinzione è importante: non ogni spesa collegata al cantiere equivale a lavoro eseguito e non ogni pagamento dimostra il raggiungimento di un SAL.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha generalmente collegato il SAL alla realizzazione dell’intervento e alla documentazione tecnica richiesta dalla disciplina agevolativa. La risposta n. 53 del 27 gennaio 2022 ha chiarito che, quando sul medesimo immobile siano realizzati interventi di efficientamento energetico e interventi antisismici, la verifica del 30 per cento deve essere effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile. Il riferimento non è, quindi, necessariamente a un’unica percentuale indistinta calcolata sull’intero cantiere, ma alla specifica categoria tecnica per la quale viene esercitata l’opzione. La risposta n. 26 del 2025 ha affrontato, invece, la diversa espressione «lavori già effettuati» utilizzata dal decreto-legge n. 39 del 2024. L’Agenzia ha valorizzato la realizzazione materiale, anche parziale, dell’intervento e ha escluso che possano essere considerate sufficienti le spese per attività professionali o preparatorie.
Nello stesso documento è stato riconosciuto che, in un contratto di appalto, il pagamento effettuato dal general contractor ai subappaltatori può concorrere a soddisfare la condizione normativa anche se il general contractor non aveva ancora emesso fattura nei confronti del committente, purché il pagamento sia riferito a lavori già effettuati e il collegamento con l’intervento sia adeguatamente documentato. Questi chiarimenti non risolvono ogni problema relativo alle forniture, ma indicano un criterio: la fattura e il pagamento assumono rilievo solo se documentano un’attività edilizia effettivamente riconducibile all’intervento agevolato. Il documento fiscale non è autosufficiente se non è sostenuto dalla realtà materiale del cantiere.
La dottrina tecnica ha evidenziato una tensione tra due possibili nozioni di SAL. Una prima impostazione identifica l’avanzamento con le lavorazioni materialmente eseguite e incorporate nell’edificio. Una seconda impostazione attribuisce rilievo anche alle somministrazioni e alle forniture già consegnate a piè d’opera, purché siano effettivamente presenti in cantiere, documentate e riferibili allo specifico intervento.
A favore della seconda lettura viene richiamata la definizione generale di SAL contenuta nella disciplina dei lavori pubblici, oggi nell’Allegato II.14, art. 12, del decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo la quale il documento contabile riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino a quel momento. Il termine «somministrazioni» viene interpretato come potenzialmente comprensivo delle forniture di beni a piè d’opera. Questa impostazione non autorizza tuttavia a computare ogni materiale acquistato. Occorre distinguere il materiale semplicemente ordinato, quello acquistato ma ancora presso il fornitore e quello effettivamente consegnato nel cantiere. La consegna deve inoltre essere riferibile all’intervento specifico e alla data del SAL. In questa prospettiva possono assumere rilievo il documento di trasporto, l’ordine, la fattura, il computo metrico, le fotografie, i rapporti di cantiere e ogni altro documento idoneo a provare la presenza e la destinazione del materiale.
Resta poi un problema estimativo. La consegna di un serramento, per esempio, non consente automaticamente di contabilizzare anche la posa, le opere accessorie e le finiture. Il valore imputabile al SAL deve corrispondere alla componente effettivamente maturata: opere ultimate, lavorazioni parziali e forniture consegnate devono essere tenute distinte. Una diversa linea dottrinale, più restrittiva, osserva che la disciplina delle asseverazioni e i modelli tecnici utilizzati per il Superbonus fanno riferimento ai lavori realizzati e alle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Secondo questa lettura, i materiali non incorporati nell’opera non esprimerebbero ancora un avanzamento edilizio sufficiente, soprattutto quando la loro destinazione, conformità, effettiva presenza o riferibilità al cantiere non siano dimostrate in modo rigoroso. Il contrasto non deve essere semplificato come contrapposizione tra «materiali sempre esclusi» e «materiali sempre inclusi». La questione corretta è se la singola fornitura, alla data del SAL, rappresenti una somministrazione effettivamente eseguita e direttamente riferibile all’intervento, oppure una mera anticipazione finanziaria o commerciale priva di una consistenza edilizia verificabile.
La giurisprudenza penale ha adottato un orientamento particolarmente netto quando la cessione o lo sconto siano stati utilizzati per creare e monetizzare crediti riferiti a lavori inesistenti o non ancora eseguiti. In Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 42012 del 8 novembre 2022, la Corte ha affermato, nel giudizio cautelare, che il SAL deve riassumere le lavorazioni e le somministrazioni eseguite sino a quel momento. La Corte ha escluso che possano essere incluse lavorazioni soltanto fatturate e pagate ma non eseguite, ammettendo, al più, la possibilità di contabilizzare mere somministrazioni di beni a piè d’opera. La decisione ha, inoltre, distinto il criterio di cassa, rilevante per la detrazione diretta, dal diverso regime della cessione e dello sconto, nel quale la monetizzazione anticipata presuppone una quota di intervento effettivamente realizzata.
La successiva Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 46354 del 17 dicembre 2024 ha ribadito, secondo la sintesi della decisione, che la cessione del credito relativa a bonus edilizi non può fondarsi su fatture per opere non eseguite o eseguite solo parzialmente, e che la cessione costituisce, nella ricostruzione adottata, un momento successivo rispetto alla maturazione del diritto alla detrazione.
Particolarmente rilevante è la recente Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 8573 del 4 marzo 2026. La Corte ha ritenuto coerente con il testo dell’art. 121 e con la disciplina antifrode l’interpretazione secondo cui lo sconto in fattura deve riguardare lavori già eseguiti o almeno avviati, e ha considerato penalmente rilevante la falsa attestazione dell’avvio dei lavori funzionale all’ottenimento dello sconto e alla cessione del credito. La decisione in esame conferma la rilevanza della consistenza reale del cantiere rispetto alla documentazione presentata all’Amministrazione. Con Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 20669 del 4 giugno 2026, la Corte ha escluso che, per i bonus ordinari, la facoltà di prescindere da SAL predeterminati consenta di cedere crediti sulla base di fatture relative a lavori o forniture non realizzati. La differenza tra bonus ordinari e Superbonus riguarda la scansione quantitativa dei SAL, non l’eliminazione del presupposto sostanziale dell’effettiva esecuzione.
Lo stesso principio è stato ripreso da Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 22844 del 22 giugno 2026, che ha ritenuto manifestamente infondata la tesi secondo cui l’emissione delle fatture potrebbe precedere e prescindere dall’esecuzione delle opere. La Corte ha ricondotto l’asseverazione alla necessità di attestare i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione, e ha ritenuto configurabile, sul piano cautelare, il reato di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti quando i documenti siano emessi in anticipo rispetto al completamento dei lavori o in assenza della loro esecuzione e siano accompagnati da asseverazioni false.
La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 33224 del 10 settembre 2026 ha ulteriormente valorizzato il rapporto tra asseverazione e realtà del cantiere. Nel procedimento esaminato, il compendio indiziario comprendeva schede di trasmissione dei SAL, sopralluoghi, rilievi fotografici, documentazione dei contribuenti e immagini satellitari. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la prospettazione difensiva che ammetteva l’asseverazione di lavori non ancora effettuati e ha ribadito che l’opzione per la cessione presuppone spese riferite a prestazioni effettivamente eseguite.
Alcune recenti pronunce della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli (sentenze n. 10144/17 del 18 giugno 2026 e n. 9407/12 dell’8 giugno 2026) nonché della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti (sentenza n. 18/2/25 del 27 gennaio 2025) hanno ammesso che, ai fini del raggiungimento della percentuale del 30 per cento, possano concorrere forniture di materiali non ancora installati, purché effettivamente consegnate e riferibili all’intervento.
Queste pronunce di merito mostrano che il tema non è esaurito dalla formula «solo opere incorporate». Il criterio della effettiva esecuzione può comprendere, in una determinata lettura del concetto di somministrazione, anche una fornitura già consegnata e individuata, purché non si tratti di un acquisto generico o di un costo meramente preparatorio. La soluzione richiede una verifica concreta della consegna, della destinazione, della quantità, della conformità e del valore effettivamente maturato. In senso coerente con l’esigenza di collegare la congruità alla consistenza reale del cantiere si colloca, sul piano civile, Corte d’appello civile di Trieste, sentenza n. 146 del 1 giugno 2026, che ha ritenuto non separabile la verifica di congruità dei prezzi dal previo accertamento dell’esistenza e consistenza del materiale consegnato e delle spese effettivamente sostenute. La decisione, pronunciata in una controversia contrattuale sulla direzione dei lavori, non decide direttamente la disciplina fiscale in astratto, ma evidenzia un criterio probatorio significativo: l’asseverazione non può attribuire a materiali non consegnati o a spese non sostenute un valore che il cantiere non esprime.
L’interpretazione a mio avviso preferibile è quella secondo cui il SAL, quale presupposto dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, richiede l’effettiva esecuzione dei lavori cui si riferiscono le spese agevolate. Non sono pertanto sufficienti, da soli, l’emissione o il pagamento della fattura, l’acquisto dei materiali o la loro mera disponibilità, quando tali elementi non siano accompagnati dalla concreta realizzazione delle opere e da un’effettiva maturazione dello stato di avanzamento. Questa lettura trova un solido riscontro nella giurisprudenza penale della Corte di cassazione sopra richiamata. In particolare, la Corte ha affermato che l’asseverazione del SAL e l’esecuzione effettiva dei lavori costituiscono condizioni imprescindibili per la maturazione dei crediti d’imposta, escludendo che il solo acquisto dei materiali possa legittimare l’asseverazione del primo SAL: Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 29980 del 22 luglio 2024. Nella stessa direzione, la Corte ha chiarito che la cessione del credito non può fondarsi su fatture riferite a prestazioni non effettivamente eseguite, anche quando per i bonus ordinari non sia obbligatoria la presentazione di SAL formalmente predeterminati: Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 20669 del 4 giugno 2026.
Il medesimo principio è stato ribadito con riferimento al Superbonus dalla Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 22844 del 22 giugno 2026 e dalla Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 33224 del 10 settembre 2026, secondo cui è manifestamente infondata la tesi che ammetta la fatturazione e la cessione del credito prima e indipendentemente dall’esecuzione delle opere. La sentenza n. 33224/2026, in particolare, collega tale requisito al riferimento normativo all’«effettiva realizzazione» dell’intervento e ravvisa, nei casi di fatturazione anticipata accompagnata da false asseverazioni, i presupposti dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Non appare invece condivisibile un’interpretazione estensiva che consenta di considerare come avanzamento dei lavori materiali non ancora installati, sulla base della sola circostanza che siano stati acquistati o consegnati. Una simile impostazione rischia infatti di confondere la fornitura del materiale con l’esecuzione dell’intervento edilizio cui il beneficio fiscale è collegato. Il materiale non installato non coincide necessariamente con una lavorazione realizzata, non dimostra di per sé il conseguimento del risultato tecnico previsto dal progetto e può rendere difficoltosa la verifica della corrispondenza tra quanto asseverato, quanto contabilizzato e quanto effettivamente esistente nel cantiere.
Per tale ragione, non ritengo persuasiva l’opzione ermeneutica più ampia accolta da talune pronunce della giustizia tributaria di merito, tra cui quelle richiamate della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli e della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti, nella parte in cui ammettono il computo nel SAL di materiali già consegnati ma non ancora installati: il SAL non riguarda il “futuro” ma fotografa il presente! Il dato normativo, infatti, richiede che l’asseverazione si fondi sul progetto e sull’«effettiva realizzazione» dell’intervento; tale requisito sembra riferirsi alla concreta esecuzione dell’opera agevolata e non alla mera disponibilità di beni destinati, eventualmente, a essere utilizzati in futuro. La soluzione restrittiva appare inoltre maggiormente coerente con la funzione di prevenzione delle frodi propria del sistema delle asseverazioni, del visto di conformità e dei SAL. L’utilizzo e la contabilizzazione di materiali non installati per raggiungere la soglia percentuale richiesta potrebbe, infatti, consentire la formazione anticipata di crediti fiscali non ancora sostanzialmente maturati, con il rischio di fondare la cessione o lo sconto in fattura su un avanzamento soltanto apparente. Quando tale rappresentazione sia falsa o artificiosamente costruita, possono venire in rilievo, ricorrendone gli elementi costitutivi, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 74/2000, l’indebita compensazione di crediti inesistenti prevista dall’art. 10-quater del medesimo decreto e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
La Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 29980 del 22 luglio 2024 ha espressamente collegato l’asseverazione di un SAL non corrispondente ai lavori realmente eseguiti alla possibile fraudolenta generazione del credito d’imposta; la Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 33224 del 10 settembre 2026 ha poi rilevato che l’emissione di fatture in anticipo rispetto al completamento dei lavori, o in assenza della loro esecuzione, integra il fumus dell’emissione di documenti per operazioni oggettivamente inesistenti quando le opere siano falsamente attestate.
In conclusione, il SAL rilevante ai fini del Superbonus dovrebbe essere inteso come la rappresentazione documentale di un avanzamento reale, verificabile e tecnicamente maturato dell’intervento. Le forniture non installate possono, al più, essere considerate elementi contabili ausiliari o componenti di una somministrazione effettivamente eseguita, ma non possono sostituire la concreta realizzazione delle opere né concorrere automaticamente al raggiungimento della percentuale minima richiesta per la cessione del credito o lo sconto in fattura.