Pignoramento immobiliare e aggiudicazione: per il saldo prezzo nessuna sospensione feriale

Al termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario di un bene immobile nell’ambito di una esecuzione immobiliare non si applica la sospensione dei termini processuali che va dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

Lunedi 13 Giugno 2022

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza 18421/2022, pubblicata l’8 giugno 2022.

IL CASO: La vicenda esaminata dai giudici di legittimità prende le mosse dall’opposizione agli atti esecutivi promossa da due coniugi, colpiti da un pignoramento immobiliare, avverso il decreto di trasferimento dell’immobile pignorato.

Con l’opposizione, gli esecutati chiedevano l’annullamento del decreto di trasferimento deducendo la tardività del versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario.

Il Tribunale dava torto agli opponenti ritenendo tempestivo il versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario in quanto, stante la sua natura processuale, ad esso va applicata la sospensione feriale prevista dalla legge n. 742/1969.

Pertanto, la questione giungeva all’esame della Cassazione a seguito del ricorso promosso dagli originari opponenti i quali deducevano, fra i motivi, l’erroneità della decisione del Tribunale in merito al riconoscimento della natura processuale del termine per il saldo prezzo.

La Corte di Cassazione ha dato ragione agli opponenti ritenendo fondato il motivo del ricorso, accogliendo l’opposizione con conseguente annullamento del decreto di trasferimento del compendio pignorato.

Gli Ermellini nel decidere il ricorso hanno affermato, sul punto, il seguente principio di diritto "In tema di vendita forzata, il termine di versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario è di natura sostanziale, in quanto è posto a presidio del relativo ius ad rem circa l'emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c, attenendo all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria assunta dall'aggiudicatario stesso, attività che non necessita di difesa tecnica, ma che costituisce esecuzione di un atto dovuto e non negoziale; ne consegue che esso non è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ex art. 1 della legge n. 742 del 1969”.

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