Perfezionamento della notifica a mezzo PEC dopo le ore 21:00: l'orientamento della Cassazione

La notifica di un atto eseguita a mezzo pec dopo le ore 21 si perfeziona alle ore 7 del giorno successivo.

Lunedi 10 Dicembre 2018

Lo ha confermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31257/2018, depositata il 4 dicembre scorso, in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale (sollevata dalla Corte di Appello di Milano con ordinanza del 16 ottobre 2017) dell’articolo 16 septies del decreto legge n. 179/2012, convertito con la legge n. 221/2012, introdotto dall’articolo 45 bis della legge n. 114/2014, nella parte in cui prevede che “la disposizione dell’articolo 147 c.p.c si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.

IL CASO: Nel caso esaminato dai Giudici di di Piazza Cavour, la Corte di Appello aveva dichiarato il gravame proposto avverso la sentenza di prime cure inammissibile in quanto notificato a mezzo pec con missiva accettata dal sistema ed inoltrata al difensore della controparte alle ore 21 e 24 dell’ultimo giorno utile per proporre l’impugnazione nel rispetto del termine breve di cui all’articolo 325 c.p.c.

Pertanto, secondo la Corte territoriale, la notifica dell’appello, in quanto eseguita dopo le ore 21.00 doveva ritenersi perfezionato il giorno successivo nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 16 septies del d.l n. 179/2012, come modificato dalla legge n. 114/2014, secondo il quale le notifiche telematiche eseguite dopo le ore 21,00 si considerano perfezionate alle ore 7.00 del giorno successivo.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo di dare continuità a quanto affermato con la sentenza n. 8886/2016, secondo la quale l’articolo septies del d.l n. 179/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221 del 2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, espressamente disposta, invece, ad altri fini, dall’articolo 16 quater dello stesso decreto legge. Pertanto, hanno continuato gli Ermellini è da ritenersi tardiva la notifica eseguita dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile per proporre il gravame.

Il suddetto orientamento è stato recentemente ribadito dai Giudici di Piazza Cavour con:

  1. l’ordinanza n. 30766/2017, con la quale è stato affermato che in tema di notificazione con modalità telematica, l’articolo 16 septies del d.l n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella legge 221 del 2012, si deve interpretare nel senso che la notificazione con rilasciato della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 3 della legge n. 53/94, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo;

  2. l’ordinanza n.10628/2018, con la quale è stato affermato che l’articolo 16 septies del decreto legge n 179 del 2012, conv. con modifica dalla legge n 221 del 2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, che è espressamente disposta, ad altri fini, dall’articolo 16 quater dello stesso decreto legge. Pertanto, la notifica del ricorso per Cassazione eseguita dopo le ore 21 si perfeziona, sia per il notificante sia per il destinatario, il giorno successivo.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 31257 del 04/12/2018

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