Per la Cassazione la postdatazione rende nullo l'assegno

Martedi 31 Maggio 2016

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10710 del 24 maggio 2016 torna sulla problematica relativa alla validità o meno dell'assegno postdatato.

Nel caso in esame, B. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale con il quale veniva ingiunto all'opponente e al sig. U. di pagare, in favore di T., la somma di 41.500.000 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.

Il decreto ingiuntivo era fondato su un atto di transazione stipulato nel luglio 1993 tra i sigg.ri U. e T. e su un assegno di conto corrente rilasciato in pari data dallo stesso opponente, sig. B., in favore dell'opposta, a garanzia dell'obbligazione assunta dall' U., da riscuotersi nel dicembre 1993 in caso di mancato adempimento da parte del debitore principale.

Nel caso specifico, l'opponente rilevava che l'emissione di un assegno postdatato in garanzia è contraria alle norme imperative di cui al R.D. n. 1763 del 1933, artt. 1 e 2, con conseguente nullità del patto di garanzia stipulato tra le parti, e pertanto chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.

Il convenuto opposto, viceversa, nel costituirsi rivendicava la validità del titolo di credito emesso in funzione del contratto autonomo di garanzia intercorso con il B.

Il Tribunale, prima e la Corte di Appello, poi, respingevano l'opposizione: per la Corte territoriale infatti la postdatazione non rende il titolo nullo in sè, ma rende nulla solo la postdatazione con la conseguenza che il prenditore può esigerne l'immediato pagamento e pertanto resta valido il sottostante patto di garanzia.

B. proponeva quindi ricorso per Cassazione, ribadendo le proprie argomentazioni difensive.

La Suprema Corte, nel ritenere fondato il motivo di ricorso, ribadisce che:

  • alla luce della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. civ. sez. 3, n. 26232 del 22 novembre 2013) l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, che di regola è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione - rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute nella R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 1 e 2e

  • pertanto esso dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti;

  • di conseguenza non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 cod. civ.

Testo della sentenza n. 10710


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