PCT e perfezionamento del deposito telematico: un dibattito ancora aperto.

Si segnala l'ordinanza del Tribunale di Torino del 10 febbraio 2017 che si pronuncia in tema di momento perfezionativo del deposito telematico degli atti, aderendo ad una tesi che si discosta dall'orientamento prevalente.

Venerdi 10 Marzo 2017

Il difensore depositava in data 12 ottobre 2016, in allegato ad una memoria istruttoria, una serie di documenti; la cancelleria, il giorno successivo, 13 ottobre 2016, rifiutava alcuni documenti (nn. 33, 42 e 58) per essersi verificato un “Errore fatale”, consistente in un “Errore inatteso durante la verifica firma”.

Il difensore quindi provvedeva a ripetere il deposito, ma a termine ormai scaduto (13 ottobre 2016); per tale motivo proponeva contestualmente istanza di rimessione in terminiper depositare nuovamente i documenti n. 33-70.

Il Giudice rigetta l'istanza di rimessione in termini, ritenendo tempestivo il deposito dei suddetti documenti, sulla base delle seguenti motivazioni:

a)ai sensi dell’art. 16 bis c. 7 D.l. 179/2012, il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia(RdAC);

b) a livello di fonti secondarie, analoga è la previsione dell’art. 13 comma 2 D.m. 44/2011, secondo cui i documenti informatici si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia;

c) l'accettazione dell’atto da parte della cancelleria non concorre a integrare la fattispecie del deposito, ma riguarda il mero inserimento dell’atto nel fascicolo digitale, non potendosi ammettere che anomalie che bloccano l’inserimento nel fascicolo sortiscano l’effetto di travolgere retroattivamente il deposito;

d) nel caso in esame, i citati documenti sono stati depositati tempestivamente il 12/10/2016, come dimostrato dalla relativa ricevuta di avvenuta consegna, non rilevando al riguardo il successivo rifiuto da parte della cancelleria in data 13/10/2016, atteso che l’errore ha riguardato esclusivamente tre allegati su trentotto, inviati in formato Pdf, che sono stati poi accettati dalla cancelleria sempre il 13/10/2016, dopo un ulteriore invio, privo di significative differenze rispetto a quello del giorno precedente;

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