Ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo: inammissibilità del reclamo

Si segnala l'ordinanza del 28 gennaio 2019 del Tribunale di Fermo, che si pronuncia in merito all'ammissibilità o meno del reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 comma 1 cpc

Mercoledi 6 Marzo 2019

Il caso: Nell'ambito di un procedimento di opposizione all'esecuzione, il giudice monocratico del tribunale sospendeva inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 1° comma cpc; veniva quindi proposto reclamo avverso detto provvedimento avanti al tribunale in composizione collegiale.

Il tribunale dichiara inammissibile il reclamo sulla base delle seguenti motivazioni:

a) preliminarmente si osserva che il legislatore non ha previsto espressamente la reclamabilità dell’ordinanza ex art. 615 co. 1 c.p.c., sicché si tratta di verificare l’applicabilità in via analogica della disciplina dettata dall’art. 624 c.p.c. per le ordinanze che provvedono sull’istanza di sospensione emesse dal g.e. nelle opposizioni esecutive;

b) l'art. 669 quaterdecies c.p.c., richiamato dall'art. 624 cpc,  prevede l’applicabilità delle disposizioni relative al rito cautelare uniforme ai provvedimenti di sequestro, di denuncia di nuova opera e di danno temuto ed ai provvedimenti di urgenza e di istruzione preventiva, oltre agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali, ove compatibili;

c) se il legislatore, peraltro, avesse volute includere nella disciplina del cautelare uniforme altri istituti del codice di rito, avrebbe potuto indicarlo espressamente così come ha fatto per i provvedimento elencati nell’art. 669 quaterdecies;

d) inoltre, l’applicazione analogica della disciplina dettata per la fase esecutiva nell’art. 624 c.p.c., sembrerebbe esclusa da ragioni di carattere ermeneutico e sistematico:

- l’art. 624 c.p.c. è norma dettata esclusivamente per il processo di esecuzione, essendo diretta a disciplinare l’attività del g.e. e stante l’espresso richiamo all’esecuzione forzata;

- l’ordinanza ex art. 615 co. 1 c.p.c., va ricondotta ai provvedimenti sommari di natura inibitoria, piuttosto che cautelare in senso proprio, atteso che il periculum in sede di opposizione a precetto è immanente nella necessità di evitare l’esercizio illegittimo dell’azione esecutiva;

- pertanto laddove l’opposizione presenti immediatamente un elevato grado di fondatezza, occorre inibire un’esecuzione contra ius, che deve essere oggetto di verifica puntuale e rigorosa, a differenza dei procedimenti cautelari in cui il periculum va apprezzato alla luce del concreto pregiudizio paventato in danno al destinatario del provvedimento;

e) pertanto, conclude il Tribunale, non sussistono valide ragioni per ritenere necessaria l’equiparazione, quanto al regime delle impugnazioni, delle ordinanze “sospensive” adottate in sede esecutiva (art. 624 c.p.c.) con le ordinanze di (concessione o diniego della) sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 co. 1 c.p.c., trattandosi questi ultimi di provvedimenti suscettibili di riesame (nel senso della conferma o della revoca) con la sentenza che definisce il giudizio e residuando, in ogni caso, il rimedio ex art. 624 c.p.c. per l’eventualità (affatto scontata) di avvio del processo esecutivo.

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