Ordinanza di cancellazione dal ruolo e forma dell'impugnazione

Venerdi 7 Settembre 2018

A mente dell’articolo 181 c.p.c. “ Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo”.

Nel caso in cui il Giudice monocratico del Tribunale disponga la cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti omettendo di dichiarare l’estinzione del processo, l’ordinanza è appellabile?

La questione è stata affrontata recentemente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21586/2018, pubblicata il 4 settembre scorso.

Secondo i Giudici di Piazza Cavour, la mancata pronuncia da parte del Tribunale in merito all’estinzione del giudizio non vale ad escludere l’appellabilita’ dell’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo.

IL CASO: Un cittadino straniero impugnava innanzi al Tribunale il provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale. Alla prima udienza il Tribunale, stante la mancata comparizione delle parti, ordinava la cancellazione della causa dal ruolo senza dichiarare l’estinzione del giudizio.

Avverso la decisione di prime cure veniva proposto gravame innanzi alla Corte di Appello che lo dichiarava inammissibile ritenendo l’ordinanza del Tribunale inappellabile in quanto la stessa non aveva contenuto decisorio, nella fattispecie l’accoglimento del gravame non avrebbe portato alla rimessione della causa in primo grado e che non ricorrevano le condizioni per la decisione della controversia nel merito, non avendo l’appellante formulato nessuna domanda al riguardo. Pertanto, quest’ultimo interponeva ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE: Con la decisione in commento gli Ermellini, ritenendo non corretto quanto statuito dalla Corte di Appello, hanno accolto il ricorso evidenziando che:

  1. La cancellazione della causa dal ruolo disciplinata dagli articoli 181, comma 1, e 309 c.p.c per mancata costituzione dell’attore o per mancata partecipazione delle parti all’udienza non può che determinare, a prescindere dal contenuto formale del provvedimento del giudice, l’estinzione del procedimento;

  2. Ritenere, come ha fatto la Corte di Appello, inappellabile l’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo priva della dichiarazione di estinzione del giudizio, significa privare la parte della possibilità di impugnare il provvedimento tutte quelle volte in cui il Giudice dopo aver disposto la cancellazione della causa dal ruolo abbia omesso di precisare che il procedimento è estinto;

  3. Poichè l’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’articolo 181, comma 1, c.p.c è un provvedimento estintivo del giudizio, indipendentemente dal fatto che ad esso si accompagni o o meno una esplicita pronuncia in tal senso, si deve dare atto che nel caso in cui il giudice di appello riformi il provvedimento pronunciato in primo grado, in quanto emesso in assenza delle condizioni che lo potevano legittimare, troverà applicazione l’articolo 354, comma 2., c.p.c., secondo il quale “Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308.”

  4. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, l’appellante nel proporre il gravame poteva benissimo limitarsi a lamentare il vizio processuale di cui era affetta l’ordinanza impugnata, senza prendere posizione in merito alla vicenda controversa.

  5. La mancata denuncia dell’ingiustizia della decisione per motivi di merito non genera l’inammissibilità del gravame nel caso in cui con l’atto di appello si deducano i vizi previsti dagli articolo 353 e 354 c.p.c. (Cass. 19 gennaio 2010, n. 2053; Cass. 15 marzo 2007, n. 6031; Cass. 9 dicembre 2005, n. 27296).

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 21586 del 03/09/2018

Pagina generata in 0.084 secondi