Opposizione all’esecuzione: e’ nulla la sentenza emessa all’esito della fase sommaria

Con l’ordinanza n. 25255 del 25 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito che è nulla la sentenza emessa in un giudizio di opposizione all'esecuzione direttamente all’esito della fase sommaria.

Giovedi 14 Dicembre 2017

IL CASO: Il Tribunale accoglieva l’opposizione promossa da un contribuente avverso delle cartelle esattoriali emesse nei suoi confronti, ritenendo l’inesistenza dei crediti azionati.

La decisione veniva impugnata dal Concessionario con ricorso in Cassazione con il quale veniva denunciata, tra l’altro, la "nullità della sentenza per violazione dell'articolo 618 c.p.c., comma 2; dell'articolo 24 Cost. - in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, punto 4)", in quanto la sentenza era stata emessa all’esito della fase sommaria del giudizio di opposizione all’esecuzione, senza la concessione del termine per l’instaurazione del giudizio di merito e senza neppure la concessione dei termini previsti dall’art. 190 cpc., per il deposito delle conclusionali e delle repliche.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ritenendo la fondatezza del motivo di doglianza ha accolto il ricorso sulla scorta delle seguenti osservazioni:

  1. La stessa Corte di legittimità ha più volte affermato l’erroneità non sanabile del modus procedendi consistente nella pronuncia di una sentenza direttamente all'esito di una fase sommaria di un'opposizione esecutiva, per di più senza neppure la concessione dei termini previsti dall'articolo 190 cod. proc. civ. (Cass. 21258/16 e Cass. 2045/17);

  2. l'opposizione esecutiva, nel caso di specie, e' stata trattata, “con totale pretermissione della scansione processuale disegnata dal codice, dal giudice dell'esecuzione non solo e non tanto con una inammissibile fusione e confusione delle due fasi, quella sommaria di sua competenza e quella di merito, quanto piuttosto con l'esaurimento anche della seconda con una pronuncia che, adottata senza il rispetto di alcuna delle regole dettate per il giudizio a cognizione piena in cui si estrinseca ogni opposizione esecutiva nella fase successiva a quella sommaria, ambisce chiaramente, fin dalla sua autodefinizione quale sentenza, a definire le questioni di diritto agitate dalle parti contrapposte con efficacia di giudicato”.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 25255 del 25/10/2017

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