Con l’ordinanza 10233/2022, pubblicata il 30 marzo 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul rito applicabile alle opposizioni all’esecuzione delle ordinanze di convalida di sfratto.
Giovedi 7 Aprile 2022 |
IL CASO: Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare, il debitore proponeva ricorso in opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. L’opposizione, qualificata dal Tribunale come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., veniva dichiarata inammissibile per essere stata tardivamente instaurata la fase di merito a cognizione piena.
Il giudice di merito riteneva applicabile al caso di specie il rito speciale delle locazioni, in quanto il titolo esecutivo azionato era costituito dal decreto ingiuntivo, emesso ai sensi dell’art. 664 c.p.c., per il pagamento di canoni di locazione scaduti ed a scadere. In altri termini, il Tribunale riteneva che il giudizio di merito dell’opposizione andava instaurato con ricorso, da depositare in Cancelleria nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione all’esito della fase sommaria, ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c. L’opponente aveva, invece, introdotto il giudizio con citazione che, pur notificata entro il predetto termine, era stata depositata in Cancelleria, ai fini dell’iscrizione a ruolo, dopo la sua scadenza.
Pertanto, l’originario opponente investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo l’erroneità della decisione del Tribunale, sostenendo che nel caso di specie era applicabile il rito ordinario e non quello locatizio.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dai giudici della Suprema Corte i quali nell’accoglierlo, con rinvio al Tribunale di provenienza per un nuovo esame, hanno richiamato il risalente orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui «in tema di competenza nelle cause relative a rapporti di locazione, le controversie in materia di locazione disciplinate dal rito di cui agli artt.414 e ss. c.p.c. sono quelle che riguardano direttamente un rapporto locatizio, il suo accertamento e i suoi effetti nella fase di cognizione e non anche nella successiva fase di esecuzione, nella quale l’oggetto non è più detto rapporto, ma l’attuazione di un titolo che nella locazione trova origine remota; ne consegue che l’opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., avverso una esecuzione iniziata in base ad una ordinanza di convalida di sfratto, non rientra nell’ambito delle controversie locative che ora sono soggette al rito speciale dell’art. 447 bis, ma va decisa con il rito ordinario e non con quello del lavoro» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16377 del 04/08/2005).
Tale principio di diritto, hanno concluso gli Ermellini, è valido non solo per l’opposizione all’esecuzione di cui all’art.615 c.p.c., ma per tutte le opposizioni esecutive e, in particolare, anzi a più forte ragione, proprio per l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., nella quale viene in discussione la mera regolarità degli atti di esecuzione e, quindi, l’oggetto del giudizio è ancor meno legato all’originario rapporto di locazione.